Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1969

Corte cost., sent. 28 marzo 1969, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1969
Data di deposito
28 marzo 1969
Data di decisione
21 marzo 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:54

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3211

L'oggetto del reato di cui all'art. 574 C.P. consiste nella tutela di particolari "status" personali nell'ambito del gruppo familiare, fra cui, in primo luogo, quello di esercente la patria potesta', spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla madre. Detta struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona dell'esercente la patria potesta' la qualita' di soggetto attivo e di soggetto passivo del medesimo. Il livellamento "in toto" della posizione di entrambi i genitori e la conseguente inclusione nell'ipotesi delittuosa anche di quello esercente la patria potesta' presupporrebbe, e nello stesso tempo determinerebbe, invece, un'alterazione della figura del reato, del resto gia' considerata inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del 1964. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la prima parte del primo comma dell'articolo 574 C.P. per preteso contrasto con l'art. 29 Cost., nel presupposto che l'esclusione di colui che sia nell'esercizio della patria potesta' dall'ipotesi delittuosa di sottrazione, creerebbe una disuguaglianza giuridica nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella societa' coniugale.

Massima n. 3212

La tutela dell'esercizio della patria potesta' quale e' garantita dall'art. 574 C.P. non concreta una distinzione sperequativa tra coniuge e coniuge nel senso di una immunita' accordata irrazionalmente ad uno di essi, perche' l'esercizio della patria potesta' impone anche doveri la cui inosservanza potra' sempre dar luogo ai provvedimenti giudiziali di cui agli artt. 330 e 333 C.C., come pure, in caso di separazione legale, l'inosservanza delle statuizioni del giudice circa l'affidamento dei figli minori potra' essere sanzionata penalmente anche nei riguardi dell'esercente la patria potesta'.

Massima n. 3213

Come gia' ritenuto con la sentenza n. 102/67, e' da escludere qualsiasi contraddizione fra l'art. 316 C.C. che attribuisce al padre in via primaria l'esercizio della patria potesta', e l'articolo 29 Cost., dovendosi ravvisare nel capo famiglia il punto di convergenza dell'unita' familiare, mediante l'organizzazione dei mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali del matrimonio, tra cui l'allevamento e l'educazione dei figli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, prima parte, del Codice penale proposta in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze