Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1969
Corte cost., sent. 28 marzo 1969, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1969
- Data di deposito
- 28 marzo 1969
- Data di decisione
- 21 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:54
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3211
L'oggetto del reato di cui all'art. 574 C.P. consiste nella tutela di particolari "status" personali nell'ambito del gruppo familiare, fra cui, in primo luogo, quello di esercente la patria potesta', spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla madre. Detta struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona dell'esercente la patria potesta' la qualita' di soggetto attivo e di soggetto passivo del medesimo. Il livellamento "in toto" della posizione di entrambi i genitori e la conseguente inclusione nell'ipotesi delittuosa anche di quello esercente la patria potesta' presupporrebbe, e nello stesso tempo determinerebbe, invece, un'alterazione della figura del reato, del resto gia' considerata inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del 1964. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la prima parte del primo comma dell'articolo 574 C.P. per preteso contrasto con l'art. 29 Cost., nel presupposto che l'esclusione di colui che sia nell'esercizio della patria potesta' dall'ipotesi delittuosa di sottrazione, creerebbe una disuguaglianza giuridica nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella societa' coniugale.
Massima n. 3212
La tutela dell'esercizio della patria potesta' quale e' garantita dall'art. 574 C.P. non concreta una distinzione sperequativa tra coniuge e coniuge nel senso di una immunita' accordata irrazionalmente ad uno di essi, perche' l'esercizio della patria potesta' impone anche doveri la cui inosservanza potra' sempre dar luogo ai provvedimenti giudiziali di cui agli artt. 330 e 333 C.C., come pure, in caso di separazione legale, l'inosservanza delle statuizioni del giudice circa l'affidamento dei figli minori potra' essere sanzionata penalmente anche nei riguardi dell'esercente la patria potesta'.
Massima n. 3213
Come gia' ritenuto con la sentenza n. 102/67, e' da escludere qualsiasi contraddizione fra l'art. 316 C.C. che attribuisce al padre in via primaria l'esercizio della patria potesta', e l'articolo 29 Cost., dovendosi ravvisare nel capo famiglia il punto di convergenza dell'unita' familiare, mediante l'organizzazione dei mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali del matrimonio, tra cui l'allevamento e l'educazione dei figli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, prima parte, del Codice penale proposta in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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