Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1969
Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1969
- Data di deposito
- 26 marzo 1969
- Data di decisione
- 20 marzo 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962
- art. 2, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 3198
In conformita' con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., e' inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.
Massima n. 3199
Dalla riduzione ad unita' del tributo dovuto per due diverse imposte (registro ed entrata) sui contratti di locazione degli immobili urbani, operata con l'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, (senza che peraltro possa attribuirsi a tale norma la funzione creativa di una nuova imposta nella quale vengano ad annullarsi i connotati dell'imposta sull'entrata, che mantiene invece pur sempre la sua distintiva individualita') si e' fatta derivare, con la restante struttura della legge, la conseguenza dell'assorbimento dei caratteri dell'una in quelli dell'altra imposta, regolando tutto il rapporto tributario in base al criterio della insensibilita' a mutazioni sopravvenute nello svolgimento del rapporto negoziale, in conformita' alla natura dell'imposta di registro, ma in difformita' con la diversa natura dell'I.G.E. Dall'applicazione di questo sistema deriva che, per l'identico tributo relativo all'imposta sull'entrata la categoria di contribuenti menzionata nella legge viene ad essere sottoposta a diverso e piu' oneroso trattamento in confronto alla categoria generale, senza alcun motivo che giustifichi la razionalita' di tale discriminazione. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' parziale dell'art. 2, secondo comma, della legge predetta in quanto consente di imporre annualmente, fino alla scadenza pattizia, il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, anche quando il contratto di locazione sia stato risoluto durante il corso dell'anno precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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