Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1969

Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1969
Data di deposito
26 marzo 1969
Data di decisione
20 marzo 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962
  • art. 2, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 3198

In conformita' con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., e' inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.

Massima n. 3199

Dalla riduzione ad unita' del tributo dovuto per due diverse imposte (registro ed entrata) sui contratti di locazione degli immobili urbani, operata con l'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, (senza che peraltro possa attribuirsi a tale norma la funzione creativa di una nuova imposta nella quale vengano ad annullarsi i connotati dell'imposta sull'entrata, che mantiene invece pur sempre la sua distintiva individualita') si e' fatta derivare, con la restante struttura della legge, la conseguenza dell'assorbimento dei caratteri dell'una in quelli dell'altra imposta, regolando tutto il rapporto tributario in base al criterio della insensibilita' a mutazioni sopravvenute nello svolgimento del rapporto negoziale, in conformita' alla natura dell'imposta di registro, ma in difformita' con la diversa natura dell'I.G.E. Dall'applicazione di questo sistema deriva che, per l'identico tributo relativo all'imposta sull'entrata la categoria di contribuenti menzionata nella legge viene ad essere sottoposta a diverso e piu' oneroso trattamento in confronto alla categoria generale, senza alcun motivo che giustifichi la razionalita' di tale discriminazione. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' parziale dell'art. 2, secondo comma, della legge predetta in quanto consente di imporre annualmente, fino alla scadenza pattizia, il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, anche quando il contratto di locazione sia stato risoluto durante il corso dell'anno precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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