Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1969

Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1969
Data di deposito
26 marzo 1969
Data di decisione
20 marzo 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:46

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1991
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 16 maggio 1961
  • art. 15, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 10, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 14, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 14, comb.disp., regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 12, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 24 del 20 agosto 1952
  • art. 8, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1462 del 12 dicembre 1948
  • art. 15, n. 3, comb.disp., decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 3185

E' inammissibile, in conformita' della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale sollevata relativamente al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, che e' sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e denominantesi "regolamento amministrativo". E' altresi' inammissibile la questione sollevata relativamente all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, la cui natura regolamentare e' stata gia' affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1968 e non puo' che essere ribadita.

Massima n. 3186

Deve disattendersi l'eccezione di inammissibilita' proposta nei confronti di una disposizione contenuta in un testo unico compilatorio, privo di forza di legge perche' non adottato sulla base di una delega legislativa, qualora tale disposizione risulti dalla fusione di due precedenti norme aventi forza di legge e come tali rientranti certamente fra quelle sottoposte al controllo della Corte costituzionale: nella specie trattavasi dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, risultante dalla fusione dell'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, emesso in virtu' della delega contenuta nell'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84, con l'art. 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Massima n. 3187

Le disposizioni di cui agli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, isolatamente considerate - a prescindere cioe' dalle conseguenze che ne derivano sul significato dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, - non contrastano con le norme di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione: l'art. 10 stabilendo che l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorita' che ebbe a procedere alla nomina e presupponendo quindi il principio, di generale applicazione nel campo giuspubblicistico, che le dimissioni non hanno effetto se non sono state accettate dall'autorita' competente; l'art. 14 formulando, con specifico riferimento all'ipotesi di avvenuto decorso del termine di durata, la regola che gli amministratori cessati restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche questa applicabile, piu' largamente, ad ogni altra ipotesi di cessazione dall'ufficio, compresa quella di dimissioni.

Massima n. 3188

La disposizione di cui all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto prescrive l'ineleggibilita' a consigliere comunale di coloro che ricevono una retribuzione a carico del comune o di enti o di aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso nonche' "degli amministratori di tali enti, istituti od aziende", non appare di per se' censurabile alla stregua delle norme di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 3189

Non e' vietato alla legge di stabilire in linea generale ed astratta cause di ineleggibilita' per determinate categorie di soggetti che, per gli uffici ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si trovino in situazioni di incompatibilita' con la posizione di candidati alle elezioni, e cio' sia per l'influenza che da quelle circostanze puo' derivare sulla libera espressione del voto, sia per l'incidenza che le circostanze medesime possono avere sull'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. L'art. 51, primo comma, della Costituzione nel ribadire il principio di uguaglianza con riguardo all'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive riserva proprio alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari, requisiti che possono essere e negativi e positivi. Cfr.: sent. 3 luglio 1961, n. 42.

Massima n. 3190

Le cause di ineleggibilita', derogando al principio costituzionale della generalita' del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate: per l'art. 51 Cost., l'eleggibilita' e' la regola, l'ineleggibilita' l'eccezione. Ne consegue che e' manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilita', che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per l'accettazione, cosi' com'e' ultroneo esigere per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio: un tale sistema, infatti, per quanto rispondente alle esigenze e conforme ai principi del rapporto di servizio nel diritto pubblico, si traduce, quando sia applicato senza i necessari temperamenti alla materia delle ineleggibilita', in una ingiustificata limitazione, a danno di particolari categorie di cittadini, del principio dell'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 3191

Un sistema che richieda per far cessare la ineleggibilita' che le dimissioni di chi aspira alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per tale accettazione, e che esiga per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, da' luogo ad una ingiustificata limitazione del principio di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilita' finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volonta', per giunta discrezionale almeno in ordine al quando, e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dal medesimo art. 51, essendo il protrarsi della ineleggibilita' concretamente rimesso alla discrezionalita' dell'organo (nella specie, il Consiglio comunale) cui spetta accettare le dimissioni e provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.

Massima n. 3192

Come si rileva da un raffronto tra le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 6 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, all'art. 12 della legge regionale T.A.A. 20 agosto 1952, n. 24 ed all'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, rispettivamente in materia di elezioni della Camera dei deputati e dei Consigli regionali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente determinare, purche' secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di inelegibilita' derivante dalla appartenenza ad uffici incompatibili con la posizione di candidato, ma in nessun caso tale data puo' essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo: ond'e' che, in mancanza di apposite disposizioni, e' questo il momento cui deve farsi riferimento.

Massima n. 3193

La normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. delle leggi comunale e provinciale), nonche' dai piu' generali principi da questi ultimi implicati, e' in contrasto con l'art. 51 della Costituzione.

Massima n. 3194

L'art. 51 della Costituzione e' la disposizione che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilita', pone i principi direttamente disciplinanti la materia stessa, per cui si rende superfluo esaminare le censure per contrasto con l'art. 3, prima parte, della Costituzione, relative ad una normativa in questo argomento gia' vagliate con riferimento all'articolo 51.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636;

b) la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza del 9 ottobre 1968, in ordine all'art. 16, secondo comma, del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), contenente norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in relazione agli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che, all'atto della accettazione della candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attività inerente all'ufficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE

Testo integrale

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