Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1969

Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1969
Data di deposito
26 marzo 1969
Data di decisione
20 marzo 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3179

Per effetto dell'art. 156, primo comma, del Codice civile (che estende all'ipotesi della separazione giudiziale, oltre che a quella consensuale, le medesime norme dettate dall'art. 145, primo comma, dello stesso Codice, salvi i diversi accordi tra le parti, per i rapporti patrimoniali tra coniugi conviventi) in caso di separazione giudiziale per colpa del marito, questi deve somministrare alla moglie quanto e' necessario per i bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze ed indipendentemente dalle eventuali disponibilita' economiche della moglie. Se la separazione e' pronunciata per colpa della moglie, essa deve invece contribuire al mantenimento del marito solo se il marito non ha mezzi sufficienti. Tale disciplina, nell'ipotesi di perdurata convivenza (art. 145, primo comma, c.c.), e' stata riconosciuta non illegittima, allo stato attuale della legislazione, nella parte relativa alla irrilevanza delle risorse economiche della moglie, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1967.

Massima n. 3180

L'art. 29, secondo comma, della Costituzione, non consente che, nella separazione giudiziale pronunciata per colpa di uno dei coniugi, alla parita' formale delle fattispecie normative relative ai diritti della moglie o del marito incolpevoli, sia sacrificata quella eguaglianza sostanziale alla quale il legislatore deve avere soprattutto riguardo nel regolare i rapporti tra i due soggetti. In forza dell'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore deve inoltre preoccuparsi di predisporre una normativa che non favorisca la parte che col suo unilaterale ed illecito comportamento metta in pericolo il bene dell'unita' familiare, che insieme al principio della parita' dei coniugi e' garantito dal precetto costituzionale.

Massima n. 3181

Se il divieto di tener conto delle risorse economiche della moglie, all'atto della fissazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie dal marito colpevole della separazione, fosse eliminato dal Codice civile, la disciplina legale dei rapporti patrimoniali interconiugali, mentre rimarrebbe inalterata nel caso di colpa della moglie, risulterebbe invece modificata, in caso di separazione per colpa del marito, a svantaggio della parte che ha subito il torto ed a vantaggio di quella che lo ha commesso. Pertanto l'abolizione, nel caso della separazione per colpa, della differenza attualmente esistente tra i diritti del marito e della moglie, darebbe necessariamente luogo, di riflesso, nel passaggio dallo stato di convivenza a quello di separazione, ed allo stato attuale della legislazione sulla famiglia, ad un inammissibile trattamento preferenziale per chi ha dato causa alla separazione.

Massima n. 3182

La situazione dei coniugi separati non puo' non apparire obiettivamente diversa, secondo che essi siano addivenuti alla separazione per concorde volonta' ovvero per colpa di uno dei due, giudizialmente accertata.

Massima n. 3183

La questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 156 e dell'art. 145 del Codice civile sulla determinazione, nella separazione giudiziale, del contenuto dell'obbligo di mantenimento a carico del marito colpevole, sollevata in riferimento al principio costituzionale della parita' dei coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), deve essere dichiarata infondata. Se una questione sulla costituzionalita' di una legge sorge in relazione alla emanazione di un provvedimento di diretta competenza del giudice istruttore civile, questi ha il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimita' costituzionale.

Massima n. 3184

Riguardo all'ordinanza di rinvio (proveniente nella specie dal Tribunale di Milano) con cui la anzidetta questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 156, primo comma, in relazione all'art. 145, primo comma, del Codice civile) sia stata sollevata dal giudice istruttore di una causa di separazione proposta dalla moglie per colpa del marito, in vista dei provvedimenti da emettere, ad eventuale modifica di quelli presidenziali, ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, del Codice di procedura civile, non puo' dirsi che manchi il giudizio sulla rilevanza della questione stessa nel processo a quo, ne' che il giudizio di rilevanza sia inficiato da un vizio tale da giustificare una pronuncia di inammissibilita' da parte della Corte costituzionale, qualora nella ordinanza del giudice istruttore si sia messo in evidenza che la norma denunciata preclude all'autorita' giudiziaria di tener conto delle condizioni economiche della moglie, non soltanto nella pronuncia definitiva sulla separazione, ma anche in occasione dei provvedimenti provvisori.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del Codice civile, sollevata con ordinanza 9 maggio 1968 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile - nella parte in cui tale disposizione pone a carico del marito, in regime di separazione per esclusiva colpa di lui, l'obbligo di somministrare alla moglie, in proporzione alle proprie sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - sollevata da tutte le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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