Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1969

Corte cost., sent. 24 gennaio 1969, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1969
Data di deposito
24 gennaio 1969
Data di decisione
15 gennaio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:4

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3092

La statuizione contenuta nell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 - recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)" - per cui per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge n. 2388 del 1952, in deroga all'art. 461 del Codice di procedura civile, e' competente il foro di Roma, pone in essere una disparita' di trattamento in danno degli assistiti dall'E.N.P.A.L.S. e delle altre parti del rapporto assicurativo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 3093

Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 3094

Il privilegio del foro esclusivo di Roma stabilito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, a favore dell'E.N.P.A.L.S. pone una limitazione all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, palesemente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, sia per gli assistiti, sia per le altre parti del rapporto assicurativo, non residenti nella circoscrizione del foro di Roma esso importa il sacrificio di un maggiore costo del processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parto in cui, nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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