Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1969
Corte cost., sent. 24 gennaio 1969, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1969
- Data di deposito
- 24 gennaio 1969
- Data di decisione
- 15 gennaio 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:4
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947
- art.unico, legge n. 2388 del 29 novembre 1952
- art. 461, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 3092
La statuizione contenuta nell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 - recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)" - per cui per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge n. 2388 del 1952, in deroga all'art. 461 del Codice di procedura civile, e' competente il foro di Roma, pone in essere una disparita' di trattamento in danno degli assistiti dall'E.N.P.A.L.S. e delle altre parti del rapporto assicurativo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 3093
Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 3094
Il privilegio del foro esclusivo di Roma stabilito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, a favore dell'E.N.P.A.L.S. pone una limitazione all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, palesemente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, sia per gli assistiti, sia per le altre parti del rapporto assicurativo, non residenti nella circoscrizione del foro di Roma esso importa il sacrificio di un maggiore costo del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parto in cui, nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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