Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1969

Corte cost., sent. 17 marzo 1969, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1969
Data di deposito
17 marzo 1969
Data di decisione
27 febbraio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 14382

Discrezionalita' non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', con una disparita' di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.

Massima n. 14383

L'appartenenza alla categoria di persone pericolose e' condizione necessaria ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione: in concreto tali misure possono essere adottate soltanto attraverso un apprezzamento di merito, diretto ad accertare la sussistenza degli estremi per l'applicazione di una norma di legge (maggior grado di pericolosita' effettiva ed attuale delle persone prevenute), apprezzamento che, pur concretandosi in un potere discrezionale, ai fini della legittimita' del suo esercizio e' soggetto al controllo del giudice, il quale sicuramente si estende alla irrazionalita', alla imparzialita' ed alla parita' di trattamento (v. sentenze nn. 23/1964 e 68/1964).

Massima n. 14384

Le norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 27.12.1956, n. 1423, le quali conferiscono al questore il potere discrezionale di adottare misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', non violano il principio della riserva di legge proclamato sull'art. 13, secondo comma, Cost., in quanto tale discrezionalita' non significa arbitrio, perche' deve esercitarsi dalla autorita' amministrativa nell'ambito delle norme che la regolano e per il conseguimento dei fini voluti dalla legge e, come tale, e' sindacabile nella competente sede giurisdizionale. Escluso il presupposto dell'arbitrarieta' dei poteri attribuiti al questore, la questione di legittimita' costituzionale delle richiamate norme risulta infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con ordinanza 20 luglio 1967 del pretore di Firenze e con ordinanza 28 marzo 1968 del pretore di Lentini;

b) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con due distinte ordinanze, in data 1 febbraio 1968, del pretore di Genova;

c) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della ripetuta legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione sollevata con ordinanza 13 febbraio 1968 del pretore di Sestri Ponente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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