Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1969
Corte cost., sent. 17 marzo 1969, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1969
- Data di deposito
- 17 marzo 1969
- Data di decisione
- 27 febbraio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 14382
Discrezionalita' non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', con una disparita' di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.
Massima n. 14383
L'appartenenza alla categoria di persone pericolose e' condizione necessaria ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione: in concreto tali misure possono essere adottate soltanto attraverso un apprezzamento di merito, diretto ad accertare la sussistenza degli estremi per l'applicazione di una norma di legge (maggior grado di pericolosita' effettiva ed attuale delle persone prevenute), apprezzamento che, pur concretandosi in un potere discrezionale, ai fini della legittimita' del suo esercizio e' soggetto al controllo del giudice, il quale sicuramente si estende alla irrazionalita', alla imparzialita' ed alla parita' di trattamento (v. sentenze nn. 23/1964 e 68/1964).
Massima n. 14384
Le norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 27.12.1956, n. 1423, le quali conferiscono al questore il potere discrezionale di adottare misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', non violano il principio della riserva di legge proclamato sull'art. 13, secondo comma, Cost., in quanto tale discrezionalita' non significa arbitrio, perche' deve esercitarsi dalla autorita' amministrativa nell'ambito delle norme che la regolano e per il conseguimento dei fini voluti dalla legge e, come tale, e' sindacabile nella competente sede giurisdizionale. Escluso il presupposto dell'arbitrarieta' dei poteri attribuiti al questore, la questione di legittimita' costituzionale delle richiamate norme risulta infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con ordinanza 20 luglio 1967 del pretore di Firenze e con ordinanza 28 marzo 1968 del pretore di Lentini;
b) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con due distinte ordinanze, in data 1 febbraio 1968, del pretore di Genova;
c) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della ripetuta legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione sollevata con ordinanza 13 febbraio 1968 del pretore di Sestri Ponente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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