Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1969

Corte cost., sent. 24 gennaio 1969, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1969
Data di deposito
24 gennaio 1969
Data di decisione
15 gennaio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 163, comma 1, n. 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 163, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 3091

Nella disciplina del concordato preventivo, l'onere di depositare, nella cancelleria del tribunale, nel termine non superiore ad otto giorni, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura, con la conseguente dichiarazione d'ufficio del fallimento del debitore nel caso di mancato versamento del deposito, ai sensi dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), non configura una fattispecie assimilabile a quella del "solve et repete" o della "cautio pro expensis", ma si conforma al criterio generale dell'anticipazione delle spese degli atti necessari allo svolgimento del processo (art. 90 c.p.c. e artt. 38-42 disp. att. c.p.c.). D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione amministrativa, le spese gravano sull'imputato che ha instaurato la procedura, al termine della quale non sempre si otterrebbe il pagamento delle spese, dato lo stato di insolvenza dell'imprenditore. E' pertanto da escludere che le norme denunziate violino l'art. 24 della Costituzione. Stante la diversa disciplina delle aziende esercenti il credito, contenuta nel R.D. 8 febbraio 1924, n. 136, e' anche da escludere la violazione del principio di eguaglianza, prospettato con riferimento a tali categorie di imprese.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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