Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1969
Corte cost., sent. 24 gennaio 1969, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1969
- Data di deposito
- 24 gennaio 1969
- Data di decisione
- 15 gennaio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 163, comma 1, n. 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 163, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 3091
Nella disciplina del concordato preventivo, l'onere di depositare, nella cancelleria del tribunale, nel termine non superiore ad otto giorni, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura, con la conseguente dichiarazione d'ufficio del fallimento del debitore nel caso di mancato versamento del deposito, ai sensi dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), non configura una fattispecie assimilabile a quella del "solve et repete" o della "cautio pro expensis", ma si conforma al criterio generale dell'anticipazione delle spese degli atti necessari allo svolgimento del processo (art. 90 c.p.c. e artt. 38-42 disp. att. c.p.c.). D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione amministrativa, le spese gravano sull'imputato che ha instaurato la procedura, al termine della quale non sempre si otterrebbe il pagamento delle spese, dato lo stato di insolvenza dell'imprenditore. E' pertanto da escludere che le norme denunziate violino l'art. 24 della Costituzione. Stante la diversa disciplina delle aziende esercenti il credito, contenuta nel R.D. 8 febbraio 1924, n. 136, e' anche da escludere la violazione del principio di eguaglianza, prospettato con riferimento a tali categorie di imprese.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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