Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1969

Corte cost., sent. 20 febbraio 1969, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1969
Data di deposito
20 febbraio 1969
Data di decisione
13 febbraio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 307 del 14 aprile 1956
  • art. 5, legge n. 1443 del 31 dicembre 1961
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 2194 del 31 dicembre 1963
  • art. 15, comma 3, legge n. 830 del 28 luglio 1961
  • art. 5, comma 3, legge n. 1443 del 31 dicembre 1961
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2194 del 31 dicembre 1963

Parametri

Massime

Massima n. 3139

L'onere finanziario dell'assicurazione malattia non costituisce una spesa inerente ad un compito statale e non deve gravare sulla totalita' dei cittadini, ma sui datori di lavoro e sui lavoratori.

Massima n. 3140

Le norme di cui agli artt. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307; 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443; 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830; e del D.P.R. 31 dicembre 1963 concernenti la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, si mantengono sulla linea dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, perche' fanno proprio il sistema del finanziamento per contributi calcolati sull'importo delle retribuzioni dovute ai lavoratori, senza respingere l'obbligo integrativo dello Stato.

Massima n. 3141

Con l'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, si e' posta in essere una delegazione legislativa.

Massima n. 3142

L'art. 5, terzo comma e quarto comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 non pone in essere una delegazione legislativa.

Massima n. 3143

La delegazione legislativa per la determinazione dei contributi generali, in tema di assicurazione malattia, non contiene piu' che la indicazione di un modulo di misura dell'aliquota, in maniera da evitare ogni manifestazione di arbitrio; e l'attribuzione della potesta' amministrativa di determinare l'addizionale per i pensionati non ha potuto ricevere se non vincoli dipendenti da moduli di quel genere escludenti qualsiasi discrezionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse con le ordinanze elencate in epigrafe, concernenti:

1) l'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione;

2) l'art. 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione;

3) l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione;

4) l'art. 5, terzo e quarto comma, della stessa legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione;

5) l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione;

6) lo stesso D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, in riferimento all'art. 89 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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