Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1969

Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1969
Data di deposito
17 febbraio 1969
Data di decisione
12 febbraio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3131

Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del cod. di proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perche' - come la Corte ha affermato nella precedente sent. 62 del 1966 - il principio del contradditorio ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati dall'impugnata disposizione dato che l'esecuzione provvisoria e' accordata al creditore dal giudice in "pendenza di opposizione" quando cioe' si e' gia' istaurato un normale giudizio di cognizione nel quale il debitore puo' formalmente e sostanzialmente esercitare il suo diritto di difesa. La determinazione dell'ammontare della cauzione e del modo nel quale dev'essere prestata, e' affidata al prudente apprezzamento del giudice e se la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sara' eseguita in modo giusto e scrupoloso, secondo le finalita' della norma, la cauzione ben potra' assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e richiamare altresi' il creditore alla responsabilita' di un corretto uso della norma e non di servirsene per fini vessatori od emulativi che sarebbero in ogni caso fonte della responsabilita' aggravata prevista dall'art. 96 Cod. proc. civ.. Cfr.: sent. n. 62/1966

Massima n. 3132

Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, Cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. La norma non comporta disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del debitore e quindi di diseguaglianza di trattamento tra creditore e debitore sotto tale aspetto dato che la cauzione posta a carico del primo, ha proprio la funzione di garantire il secondo dai danni eventualmente derivantigli dal decreto. Ed e' altresi' da escludere che la norma abbia inteso fare un trattamento diverso ai cittadini trovantisi in identica situazione, assicurando solo ai creditori abbienti l'utilizzazione di un particolare strumento processuale, dato che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha soprattutto preso in considerazione la posizione processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della richiesta di immediata esecuzione del decreto, ed ha opportunamente condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una cauzione. La previsione di siffatto onere processuale per il creditore, fondata su presupposti logici ed obbiettivi che ne giustificano l'adozione, non viola percio' il principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile proposta con le ordinanze 4 aprile 1967 del giudice istruttore presso il tribunale di Genova e 29 settembre 1967 del pretore di Empoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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