Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1969
Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1969
- Data di deposito
- 22 dicembre 1969
- Data di decisione
- 11 dicembre 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:160
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 22 agosto 1967
- art. 3, legge n. 567 del 12 giugno 1962
- art. 1, legge n. 567 del 12 giugno 1962
- art. 4, legge n. 567 del 12 giugno 1962
- art. 2, legge n. 567 del 12 giugno 1962
- art. 1635, codice civile
- art. 1636, codice civile
- legge n. 567 del 12 giugno 1962
Parametri
- art. 3, lett.d), statuto regione Sardegna
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 3491
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge reg. sarda 22 agosto 1967, n. 16 (Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), in riferimento all'art. 3 lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all'art. 3 della Costituzione. Il rilievo che la competenza della Regione Sardegna, contemplata dall'art. 3 lett. d dello Statuto speciale, sarebbe limitata alla "piccola bonifica" e alle "opere di miglioramento agrario e fondiario", perche' nel testo del detto articolo le precedenti parole "agricoltura e foreste" sarebbero seguite da due punti, e' contraddetto dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19 giugno 1948, n. 141, con la quale si e' precisato che l'intera frase si deve leggere: "agricoltura e foreste; piccola bonifica e opere di miglioramento agrario e fondiario".
Massima n. 3492
Quella di "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" e' qualifica che non puo' essere attribuita alle norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567 in materia di affitto di fondi rustici. Le disposizioni di essa, che attribuiscono alla Commissione tecnico-provinciale la fissazione dei limiti della misura del canone annuale (artt. 1-3) e prevedono la riduzione del canone stesso in caso di avversita' atmosferiche o calamita' naturali (art. 4), hanno indubbiamente finalita' economico-sociali, ma cio' non e' sufficiente per caratterizzarle come "norme di riforma". Le norme della legge non possono, infatti, essere qualificate come "fondamentali" di una riforma economico-sociale (e in quanto tali limitative della competenza regionale), giacche' il loro specifico contenuto esclude che si possa identificarle con i principi di una riforma da attuare in tutto il territorio della Repubblica.
Massima n. 3493
L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o riduzioni di canoni, l'equita' e la non eccessiva onerosita' delle obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni economiche e' stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura e' contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 c.c.), a cui si richiama anche la legge 12 giugno 1962, n. 567. Questa non ha percio' un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti economico-sociali, ne' puo' scorgersi in essa l'intento di realizzare una riforma in un determinato settore della vita economica.
Massima n. 3494
Gia' in precedenti decisioni la Corte ha avuto occasione di affermare la competenza di Regioni a statuto speciale a emanare norme di natura temporanea sulla riduzione di estagli e di canoni di affitto, in riferimento a concrete peculiari situazioni dell'economia agraria regionale e in considerazione, nell'interesse dell'agricoltura, dello stato di disagio, causato da annate inclementi. In particolare, per la Sardegna, la Corte ritenne, nella sentenza n. 7 del 1956, la legittimita' della legge 6 marzo 1950, n. 10, con la quale il legislatore regionale si era avvalso del suo potere normativo per ridurre i canoni agrari, allo scopo di fronteggiare la situazione venutasi a creare con la siccita' dell'annata 1948-1949. Cfr.: sentt. nn. 109 del 1957 e 37 del 1961.
Massima n. 3495
La competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni implica la disciplina giuridica differenziata di fatti e rapporti analoghi, in relazione alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, e nel rispetto dell'interesse nazionale. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione questa Corte ha gia' affermato che non si puo' escludere, anzi si deve espressamente ammettere, che la diversita' delle situazioni locali ed ambientali, consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorita' a cio' preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti "analoghi", normative diverse (sent. n. 26 del 1966).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FUGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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