Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1969

Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/1969
Data di deposito
22 dicembre 1969
Data di decisione
11 dicembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
  • art. 32, comma 7, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
  • art. 641, codice di procedura civile
  • art. 32, comma 3, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938

Parametri

Massime

Massima n. 3486

L'art. 32 del testo unico dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 disciplina lo sfratto per morosita' degli inquilini delle case popolari con modalita' particolari diverse da quelle stabilite dal codice di rito consistenti: nell'unificazione delle due procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto, con conseguente perdita per il debitore dei termini di esecuzione; nella mancata previsione di un'ordinanza di sfratto, che viene invece ordinato dal giudice, senza la preventiva audizione dell'interessato, con decreto steso in calce al ricorso del Presidente dell'Istituto case popolari; e nella previsione di termini notevolmente ridotti (5 e 10 giorni anziche' 20) per l'opposizione al decreto ingiuntivo e per il pagamento dei canoni scaduti.

Massima n. 3487

Non sussiste contrasto tra i principi di uguaglianza e tutela e difesa giurisdizionale sancita dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e le particolarita' della procedura di sfratto per morosita' dettata dall'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, riguardanti l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancata previsione di un'ordinanza di convalida. Tali particolarita' infatti, essendo dirette ad assicurare agli Istituti una procedura piu' rapida per il recupero di canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio, sono giustificate dalla necessita' di garantire il perseguimento degli scopi di interesse pubblico dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e tutela giurisdizionale del soggetto privato. Il rapporto intercedente tra Istituti per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta peculiarita' e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione, onde una diversa disciplina dello sfratto per morosita' appare obbiettivamente possibile e razionalmente giustificabile.

Massima n. 3488

Non sussiste identita' di situazione, sul piano del rapporto locativo che si instaura col rispettivo proprietario dell'immobile, tra l'inquilino di una privata abitazione ed i concessionario di un alloggio popolare. Nel primo caso il rapporto e' di natura esclusivamente privatistica poiche' il proprietario privato si propone di realizzare un profitto dalla locazione di una casa acquistata; nel secondo caso, invece, proprietario dell'alloggio e' un ente pubblico creato dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici per cittadini meno abbienti che corrispondono canoni piu' modesti di quelli correnti sul mercato e non equiparabili pertanto alla controprestazione in senso privatistico dato che esula dagli Istituti ogni finalita' di lucro. La natura pubblicistica sia degli enti che della funzione dai medesimi esplicata si ripercuote ovviamente sul rapporto che si instaura con l'assegnatario dell'alloggio popolare, rapporto che secondo la dominante giurisprudenza ha carattere di concessione amministrativa sebbene dalla stessa scaturiscano diritti soggettivi, e che presenta peculiarita' e caratteristiche proprie non riscontrabili nel comune rapporto di locazione.

Massima n. 3489

Come la Corte ha precisato, la congruita' di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico. Al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, il diritto di difesa, anche sotto questo aspetto, deve essere tuttavia regolato in modo da assicurarne la effettivita'.

Massima n. 3490

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziche' 20). Le finalita' sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di piu' rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono pero' cosi' ristretti da rendere estremamente difficile la possibilita' per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilita' economiche, per la cui tutela potra' rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravita' della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non puo' essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioe' la perdita dell'abitazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del Codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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