Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1969
Corte cost., sent. 17 dicembre 1969, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1969
- Data di deposito
- 17 dicembre 1969
- Data di decisione
- 10 dicembre 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 6, decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945
Parametri
Massime
Massima n. 3465
La disposizione dell'art. 2, sesto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, la quale stabilisce che, ai fini della concessione della quota aggiunta di famiglia a favore dei dipendenti statali, non si tiene conto, fra le altre persone, "dei figli minorenni ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione o di educazione", non contrasta con il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in raffronto alla disciplina dell'assegno di studio universitario, stabilita con la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e delle borse di studio istituite con l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Trattasi di fattispecie fra loro sostanzialmente diverse, cui risponde una differente disciplina giuridica, determinata razionalmente da valutazioni discrezionali del legislatore. Mentre, infatti, nel caso di ospitalita' gratuita in istituti o collegi, preveduto dalla norma in questione, si debbono normalmente considerare soddisfatte le essenziali necessita' di vita, onde il soggetto non puo' dirsi a carico del genitore e vien meno il requisito fondamentale per la concessione della quota aggiuntiva di famiglia stabilito nel precedente quinto comma dell'art. 2 dello stesso D.Lg.Lgt. n. 722 del 1945, l'attribuzione di assegni o borse di studio, in base alle citate leggi n. 80 del 1963 e n. 942 del 1966, e' diretta a sopperire ai maggiori oneri economici dell'istruzione superiore e ad alleviare solo in parte, a favore del genitore, le spese relative al mantenimento e all'educazione della prole.
Massima n. 3466
La disposizione del sesto comma dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, comportando l'esclusione della quota aggiuntiva di famiglia nel caso che il figlio del pubblico dipendente sia ospitato gratuitamente presso istituti o collegi di istruzione, non pregiudica il diritto garantito dall'art. 34 della Costituzione, a favore dei capaci e meritevoli, di raggiungere i piu' alti gradi degli studi; presuppone anzi provvidenze che ne assicurino l'adempimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VICENZA MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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