Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1969

Corte cost., sent. 17 dicembre 1969, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/1969
Data di deposito
17 dicembre 1969
Data di decisione
10 dicembre 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 6, decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945

Parametri

Massime

Massima n. 3465

La disposizione dell'art. 2, sesto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, la quale stabilisce che, ai fini della concessione della quota aggiunta di famiglia a favore dei dipendenti statali, non si tiene conto, fra le altre persone, "dei figli minorenni ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione o di educazione", non contrasta con il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in raffronto alla disciplina dell'assegno di studio universitario, stabilita con la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e delle borse di studio istituite con l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Trattasi di fattispecie fra loro sostanzialmente diverse, cui risponde una differente disciplina giuridica, determinata razionalmente da valutazioni discrezionali del legislatore. Mentre, infatti, nel caso di ospitalita' gratuita in istituti o collegi, preveduto dalla norma in questione, si debbono normalmente considerare soddisfatte le essenziali necessita' di vita, onde il soggetto non puo' dirsi a carico del genitore e vien meno il requisito fondamentale per la concessione della quota aggiuntiva di famiglia stabilito nel precedente quinto comma dell'art. 2 dello stesso D.Lg.Lgt. n. 722 del 1945, l'attribuzione di assegni o borse di studio, in base alle citate leggi n. 80 del 1963 e n. 942 del 1966, e' diretta a sopperire ai maggiori oneri economici dell'istruzione superiore e ad alleviare solo in parte, a favore del genitore, le spese relative al mantenimento e all'educazione della prole.

Massima n. 3466

La disposizione del sesto comma dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, comportando l'esclusione della quota aggiuntiva di famiglia nel caso che il figlio del pubblico dipendente sia ospitato gratuitamente presso istituti o collegi di istruzione, non pregiudica il diritto garantito dall'art. 34 della Costituzione, a favore dei capaci e meritevoli, di raggiungere i piu' alti gradi degli studi; presuppone anzi provvidenze che ne assicurino l'adempimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VICENZA MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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