Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1969
Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1969
- Data di deposito
- 3 dicembre 1969
- Data di decisione
- 27 novembre 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 502, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 502, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3426
Il principio del giudice naturale enunciato nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, esige che il giudice sia istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie; con riferimento cioe' a fattispecie astratte e non gia' "a posteriori", in relazione ad una regiudicanda gia' insorta. Detto principio esclude che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della competenza e che l'accertamento dei relativi presupposti legali dipenda da valutazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti.
Massima n. 3427
Le disposizioni stabilite nell'art. 502, primo e secondo comma C.P.P. e nell'art. 21, terzo comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto abilitano il pubblico ministero nella ipotesi di giudizio direttissimo a disporre la presentazione o la citazione dell'imputato davanti al tribunale (o alla Corte d'assise) e implicitamente consentono che lo stesso P.M. diriga, discrezionalmente, la richiesta del giudizio dibattimentale ad una delle sezioni od eventualmente ad uno dei collegi in cui la sezione dell'ufficio giudiziario sia articolata, non contrastano con la garanzia del giudice naturale, quale giudice imparziale precostituito. Tali disposizioni, infatti, nell'ordinamento positivo, sono inserite in un complesso organico di norme volte a disciplinare la composizione e l'attivita' di ciascun ufficio, sezione o collegio giudiziario al fine di contemperare la obiettivita' ed imparzialita' dei giudizi con le esigenze della efficienza, continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale.
Massima n. 3428
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 502, primo e secondo comma C.P.P. e dell'art. 21, terzo comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, in relazione all'art. 25, primo comma della Costituzione. Infatti, anche nell'ipotesi di giudizio direttissimo disciplinata dagli articoli sopraindicati del codice di procedura penale e della legge sulla stampa, non manca l'elemento della preventiva individuazione del giudice che deve postularsi legata, in ossequio al principio del giudice naturale, a criteri di obiettivita' ed imparzialita', esclusa qualsiasi incidenza della scelta operata dal pubblico ministero sulla composizione del collegio chiamato alla decisione: composizione che rimane affidata al Presidente del Tribunale o ai presidenti delle singole sezioni (o corti d'assise) unitamente alla formazione dei ruoli d'udienza ed alla assegnazione delle cause ai collegi. Ne', per la soluzione della questione, ha rilevanza il distinguere fra l'ipotesi di presentazione dell'imputato detenuto all'udienza del tribunale (o della Corte di assise) e l'ipotesi di citazione dell'imputato libero (ai sensi del citato art. 21, terzo comma legge n. 47 del 1948) trattandosi di modalita' diverse dell'esercizio della potesta' d'azione penale attribuita al pubblico ministero, quale e' configurata nell'ambito del rito direttissimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale e dell'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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