Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1969

Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1969
Data di deposito
3 dicembre 1969
Data di decisione
27 novembre 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 502, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 502, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3426

Il principio del giudice naturale enunciato nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, esige che il giudice sia istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie; con riferimento cioe' a fattispecie astratte e non gia' "a posteriori", in relazione ad una regiudicanda gia' insorta. Detto principio esclude che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della competenza e che l'accertamento dei relativi presupposti legali dipenda da valutazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti.

Massima n. 3427

Le disposizioni stabilite nell'art. 502, primo e secondo comma C.P.P. e nell'art. 21, terzo comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto abilitano il pubblico ministero nella ipotesi di giudizio direttissimo a disporre la presentazione o la citazione dell'imputato davanti al tribunale (o alla Corte d'assise) e implicitamente consentono che lo stesso P.M. diriga, discrezionalmente, la richiesta del giudizio dibattimentale ad una delle sezioni od eventualmente ad uno dei collegi in cui la sezione dell'ufficio giudiziario sia articolata, non contrastano con la garanzia del giudice naturale, quale giudice imparziale precostituito. Tali disposizioni, infatti, nell'ordinamento positivo, sono inserite in un complesso organico di norme volte a disciplinare la composizione e l'attivita' di ciascun ufficio, sezione o collegio giudiziario al fine di contemperare la obiettivita' ed imparzialita' dei giudizi con le esigenze della efficienza, continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale.

Massima n. 3428

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 502, primo e secondo comma C.P.P. e dell'art. 21, terzo comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, in relazione all'art. 25, primo comma della Costituzione. Infatti, anche nell'ipotesi di giudizio direttissimo disciplinata dagli articoli sopraindicati del codice di procedura penale e della legge sulla stampa, non manca l'elemento della preventiva individuazione del giudice che deve postularsi legata, in ossequio al principio del giudice naturale, a criteri di obiettivita' ed imparzialita', esclusa qualsiasi incidenza della scelta operata dal pubblico ministero sulla composizione del collegio chiamato alla decisione: composizione che rimane affidata al Presidente del Tribunale o ai presidenti delle singole sezioni (o corti d'assise) unitamente alla formazione dei ruoli d'udienza ed alla assegnazione delle cause ai collegi. Ne', per la soluzione della questione, ha rilevanza il distinguere fra l'ipotesi di presentazione dell'imputato detenuto all'udienza del tribunale (o della Corte di assise) e l'ipotesi di citazione dell'imputato libero (ai sensi del citato art. 21, terzo comma legge n. 47 del 1948) trattandosi di modalita' diverse dell'esercizio della potesta' d'azione penale attribuita al pubblico ministero, quale e' configurata nell'ambito del rito direttissimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale e dell'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze