Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1969

Corte cost., sent. 20 novembre 1969, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1969
Data di deposito
20 novembre 1969
Data di decisione
13 novembre 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:143

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3417

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per l'art. 2, primo comma, infatti, non sussistono le ragioni di contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravviso' negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del Cod. civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La menzionata sentenza rilevo' la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, forza di resistenza data da una disciplina che normalmente assicura la stabilita' del rapporto, e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Tale situazione e' comune ai rapporti di pubblico impiego intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il regime delle prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con l'art. 36 della Costituzione.

Massima n. 3418

L'art. 2, primo comma, del D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale degli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato, non contrasta con l'art. 36 della Costituzione. Anche nei rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo l'impiegato e' assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto: rimedi che si estendono al sindacato sull'eccesso di potere. Secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalita'. La non rinnovazione costituisce un evento inerente alla natura del rapporto stesso e la previsione di essa non pone il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual'e' il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.

Massima n. 3419

La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici. Non e' pertanto derivata una situazione di differente trattamento per i dipendenti dello Stato rispetto ai dipendenti di altri enti pubblici, egualmente garantiti dall'ordinamento del pubblico impiego e spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se e' stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'ente pubblico si e' assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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