Corte costituzionale
Sentenza n. 137/1969
Corte cost., sent. 15 luglio 1969, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/1969
- Data di deposito
- 15 luglio 1969
- Data di decisione
- 1° luglio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 12, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
Parametri
Massime
Massima n. 3400
La norma contenuta nell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - dettata per la pensione di vecchiaia e di invalidita' e di recente applicata alla pensione di anzianita' - non e' in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, nonostante prescriva per la donna una pensione inferiore a quella dell'uomo, a parita' di retribuzione e di contribuzione. E cio' perche', ai fini della pensione di vecchiaia, occorre tener conto della importanza che, nella relativa liquidazione, assume il maggior periodo di tempo di prestazione d'opera, in quanto per la donna si tratta di pensione percepita a 55 anni e per l'uomo a 60 anni, cioe' dopo altri 5 anni di lavoro. Ed occorre tener presente altresi' che, per il meccanismo di calcolo prescritto in detto art. 12, se la donna differisce il pensionamento fino al sessantesimo anno, ogni disparita' scompare e, successivamente, dal sessantesimo al sessantacinquesimo anno, le due pensioni aumentano in condizione di parita', sulla base di percentuali uguali. La disparita', cioe', e' soltanto iniziale ed e' dovuta al fatto che il lavoratore si inserisce nella scala degli importi di pensione a sessanta e non gia' a cinquantacinque anni. Queste considerazioni inducono a pervenire alle medesime conclusioni per la pensione di invalidita' e di anzianita', atteso che la posizione dell'uomo e della donna, nella assicurazione obbligatoria, non va valutata in funzione di ogni singola prestazione, ma globalmente, per tutti gli eventi protetti in quanto il rapporto assicurativo della previdenza sociale ha la caratteristica fondamentale dell'unitarieta', realizzandosi la tutela attraverso un'unica assicurazione ed una uniforme disciplina rispetto alle obbligazioni contributive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (determinazione dell'ammontare della pensione annua nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia) proposta in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del tribunale di Arezzo del 21 marzo 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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