Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1969

Corte cost., sent. 15 luglio 1969, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1969
Data di deposito
15 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 339 del 2 aprile 1952
  • art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 3, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3790 del 27 dicembre 1952
  • art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 3383

Qualora il piano particolareggiato di esproprio previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 subisca modifiche, anche sostanziali, non e' necessario, sempre che non ricorrano i casi espressamente indicati dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952,n. 339, procedere a nuova pubblicazione se da dette modifiche non derivino situazioni di danno relativamente alle quali sia i terzi che l'espropriando possano giovarsi, oltre che del ricorso previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950 n. 230, dei rimedi giurisdizionali e, segnatamente, della denuncia di illegittimita' costituzionale del decreto delegato di espropriazione. (Nella specie ai piani particolareggiati nei confronti di due condomini era stato sostituito un unico piano ed a questo, senza peraltro l'inclusione di nuovi terreni e sia pure in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli interessati, erano state apportate modificazioni le quali, anche se determinate da mutamento di criteri giuridici, non avevano arrecato agli interessati danni, avverso la causa dei quali costoro non potessero far valere le loro ragioni in sede di controllo della legittimita' costituzionale del decreto).

Massima n. 3384

In ordine alla determinazione in concreto dei terreni suscettibili di espropriazione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' certamente desumibile l'esistenza di un limite oggettivo negativo dato dalla sterilita' dei terreni e cioe' dalla oggettiva inidoneita' degli stessi a servire in atto alla coltivazione e produzione agricola. Del pari, il giudizio circa la trasformabilita' degli stessi terreni e' ancorato a dati pratico tecnici obiettivi, per cui essa ricorre solo qualora sia concretamente possibile che determinati terreni, con l'impiego di normali mezzi finanziari e in termini di economicita' siano messi in condizione di essere utilizzati a fini agricoli. E' pertanto conseguenziale l'ammissibilita' del controllo di legittimita' costituzionale da parte della Corte dei decreti delegati di esproprio, sia in ordine alla determinazione dello stato attuale dei terreni da espropriare (ed in particolare con riferimento alla loro sterilita' o meno), sia in ordine all'ipotesi di trasformabilita', stante la ricorrenza di dati e criteri obiettivi, che costituiscono altrettanti limiti all'esercizio della potesta' legislativa.

Massima n. 3385

L'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che dichiara inefficaci di diritto nei confronti degli enti per la riforma fondiaria le vendite a societa' posteriori all'1 gennaio 1948 e statuisce altresi' che l'indennita' di esproprio dei beni alienati debba essere corrisposta all'acquirente, va interpretato, in ordine al profilo della corresponsione dell'indennita', nel senso che nei confronti degli Enti incaricati dell'attuazione della legge di riforma, sono inefficaci di diritto gli atti di vendita in questione e conseguentemente i terreni, che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto, sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante. La indennita' di espropriazione, quindi, deve essere determinata nei confronti di quest'ultimo (nella specie la Corte in applicazione dell'indicato principio ha ritenuto costituzionalmente legittimo un decreto di espropriazione che, riferendosi a terreni alienati con atto inefficace, ha determinato l'indennita' relativa in favore dell'alienante anziche' dell'acquirente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790, in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilità, non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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