Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 1° luglio 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, dell'all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 22, comma 4, decreto-legge n. 1639 del 7 agosto 1936
Parametri
Massime
Massima n. 3366
Gli artt. 24 e 113 della Costituzione consentono al legislatore ordinario di regolare modi ed efficacia della tutela giurisdizionale e di subordinarne l'esercizio al verificarsi di presupposti e condizioni differendola nel tempo. Quel che tuttavia occorre, perche' una disciplina del genere non si riveli arbitraria e quindi in contrasto con il fondamentale principio della tutela giurisdizionale, e' la presenza di concrete esigenze, di apprezzabili interessi il cui necessario soddisfacimento ne giustifichi l'emanazione. Cfr.: 47/1964.
Massima n. 3367
L'art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E che in materia di controversie relative alle imposte dirette detta la regola secondo la quale l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria non e' proponibile fino a quando non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, e l'art. 22, comma quarto, del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 il quale dispone che l'autorita' giudiziaria puo' essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della commissione distrettuale o di quella provinciale, purche' la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo, pongono in essere un presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale dinanzi al giudice ordinario che non appare giuridicamente giustificabile in relazione all'esigenza dell'Amministrazione di attuazione della pretesa tributaria. La proposizione della azione giudiziaria, dopo l'esperimento, almeno in un grado del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie e prima dell'iscrizione a ruolo, non preclude infatti il diritto dell'Amministrazione di realizzare il suo credito poiche', anche in pendenza del giudizio ordinario, in forza del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, puo' procedersi alla iscrizione e pubblicazione del ruolo e alla riscossione anche coattiva del tributo.
Massima n. 3368
L'art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e l'art. 22 del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 che, in materia di controversie relative alle imposte dirette, condizionano la proponibilita' dell'azione giudiziaria alla preventiva iscrizione e pubblicazione del ruolo precludono al contribuente di chiedere una sollecita tutela del proprio diritto ritenuto leso. Iscrizione e pubblicazione del ruolo sono atti necessariamente conseguenti all'accertamento e non e' sostenibile che, prima che essi intervengano, manchi un interesse giuridico, concreto ed attuale del contribuente a chiedere la dichiarazione giudiziale d'illegittimita' di un accertamento, gia' compiuto dall'Amministrazione, ed in relazione al quale e' altresi' intervenuta una decisione definitiva delle competenti Commissioni tributarie. Una tempestiva azione di tutela dei propri diritti offre infatti al contribuente maggiori possibilita' di ottenere una decisione di accoglimento prima ancora che sia stata soddisfatta, in tutto o in parte, spontaneamente o in via coattiva, l'obbligazione tributaria. Le norme in esame quindi, poiche' non assolvono allo scopo di tutela di un interesse dell'Amministrazione e limitano, per contro, frapponendo un ingiustificabile ritardo, la tutela giurisdizionale del contribuente, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, limitatamente alle parti in cui condizionano l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e dell'art. 22, comma quarto, del decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, limitatamente alle parti in cui condizionano l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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