Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1969

Corte cost., sent. 11 luglio 1969, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1969
Data di deposito
11 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 140, decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 15 maggio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 3358

Non e' in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione il principio, discrezionalmente fissato dal legislatore in termini di generalita', che l'uomo possa essere licenziato quando abbia raggiunto l'eta' di 60 anni e la donna di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Ed invero, il fatto di poter utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che fino a 60, tenendo conto della costituzione, della capacita', della resistenza a particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri fattori, che si compendiano nel termine attitudine, importa una valutazione tecnica normalmente consentita al legislatore; al quale la norma costituzionale rimette altresi' il potere, onde salvaguardare l'essenzialita' della funzione familiare della donna, di fare alla medesima un trattamento differenziato per la cura dei correlativi interessi. E se il legislatore e' partito del presupposto che la attitudine al lavoro in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in genere di maggior resistenza fisica e che la lavoratrice, raggiunto il cinquantacinquesimo anno di eta', e' opportuno torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, non puo' dirsi che in siffatta valutazione sia stato irrazionale o arbitrario. La necessita', poi, di adottare principi uniformi per tutte le svariate categorie di donne lavoratrici, nel vasto campo dell'assicurazione generale obbligatoria non consentendo, per ovvi motivi la distinzione tra lavoro e lavoro e fra condizioni soggettive, giustifica logicamente la fissazione di un unico limite di eta', quello di 55 anni, perche' la donna acquisti il diritto a pensione. (Fattispecie in tema dell'art. 140 T.U. delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato com. D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il quale dispone che gli impiegati delle esattorie, vengono mantenuti in servizio fino al cinquantacinquesimo anno di eta', se donne, e fino al sessantesimo anno di eta', se uomini).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 (mantenimento in servizio del personale delle esattorie e ricevitorie), proposta in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 22 dicembre 1967.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIEACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

Testo integrale

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