Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1969

Corte cost., sent. 10 febbraio 1969, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1969
Data di deposito
10 febbraio 1969
Data di decisione
30 gennaio 1969
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:12

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 741 del 14 luglio 1959
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1069 del 28 luglio 1960
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 3112

E' infondata l'eccezione d'inammissibilita' per irrilevanza rispetto al giudizio a quo di una questione di costituzionalita' riguardante un decreto presidenziale che rende efficace erga omnes un contratto collettivo di lavoro quando risulta dalla ordinanza di rimessione che una delle parti era estranea all'associazione che ebbe a stipulare il contratto (anche se iscritto all'epoca cui si riferisce il contratto di lavoro, ma non piu' successivamente). Nessuna conseguenza produce infatti la circostanza che il lavoratore abbia in un primo momento consentito ad assoggettarsi al tentativo di conciliazione previsto dalle norme della cui costituzionalita' si dubita, poiche' tale adesione non puo' avere modificato la sua posizione di estraneo all'associazione sindacale.

Massima n. 3113

In conformita' alla giurisprudenza della Corte costituzionale e' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale che rende efficace erga omnes, ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, una clausola di contratto collettivo la quale impone il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Di conseguenza, mentre va dichiarata manifestamente infondata la questione riproposta nei confronti della stessa norma gia' colpita dalla dichiarazione di illegittimita', va dichiarata costituzionalmente illegittima altra norma che applichi la stessa disciplina ad altra categoria. Cfr.: 57/1966, 9/1967.

Massima n. 3114

Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel senso piu' comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana, sono costituzionalmente illegittimi il decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1032, nonche' il decreto presidenziale 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonche' l'accordo 14 novembre 1947) e gli articoli 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957. Cfr.: 129/1963, 50/1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nonché del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonché l'accordo 14 novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957;

b) l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo decreto n. 1069 del 1960 nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8 della parte quarta del suddetto contratto collettivo che prescrive l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, da parte delle organizzazioni di categoria;

c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Cosenza nei confronti del citato D.P.R. n. 1032 del 1960 nella parte riguardante l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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