Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 30 giugno 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 488, codice di procedura penale 1930
- art. 510, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3349
A prescindere dalle teorie prospettate in dottrina sulla natura giuridica della opposizione a decreto penale, risulta dalle disposizioni del codice di procedura penale, relative alla struttura del giudizio di opposizione, che esso si articola come un giudizio di primo grado: ne consegue che debbano essere applicate al giudizio di opposizione tutte le regole proprie dei giudizi di primo grado, compresa quella sulla condanna alle spese, che, ai sensi dell'art. 488, comma primo, c.p.p., consegue in ogni caso alla condanna dell'imputato. Cfr.: sent. n. 170/1963; 27/1966.
Massima n. 3350
Con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 510, secondo comma, ultima parte del cod. proc. pen., che pone a carico dell'opponente le spese del giudizio di opposizione anche quando la sentenza, che conclude quel giudizio con la condanna dell'imputato, contenga statuizioni per lui piu' favorevoli, e' infondata, in quanto il giudizio sulla situazione di equivalenza va effettuato raffrontando il citato disposto dell'art. 510 con l'art. 488, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di primo grado e non gia' con l'art. 213, comma primo, c.p.p., che invece attiene al giudizio di impugnazione.
Massima n. 3351
A parte il rilievo, pur assorbente, che il giudizio di opposizione a decreto penale e' strutturato nel codice vigente come un giudizio di primo grado, l'art. 510, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, non e' in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la previsione della condanna alle spese, da parte dell'opponente a decreto penale, non costituisce una forma di coercizione che gli renda oltre modo gravoso l'esercizio del diritto di difesa: difatti, la modestia degli oneri, derivanti dalle spese processuali del giudizio di opposizione, non puo' incidere sulle decisioni dell'opponente, piu' di quanto cio' non accada in ogni altro tipo di giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza 18 aprile 1968 del pretore di Livorno e relativa all'art.510, comma secondo, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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