Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1969

Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1969
Data di deposito
8 luglio 1969
Data di decisione
30 giugno 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 488, codice di procedura penale 1930
  • art. 510, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3349

A prescindere dalle teorie prospettate in dottrina sulla natura giuridica della opposizione a decreto penale, risulta dalle disposizioni del codice di procedura penale, relative alla struttura del giudizio di opposizione, che esso si articola come un giudizio di primo grado: ne consegue che debbano essere applicate al giudizio di opposizione tutte le regole proprie dei giudizi di primo grado, compresa quella sulla condanna alle spese, che, ai sensi dell'art. 488, comma primo, c.p.p., consegue in ogni caso alla condanna dell'imputato. Cfr.: sent. n. 170/1963; 27/1966.

Massima n. 3350

Con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 510, secondo comma, ultima parte del cod. proc. pen., che pone a carico dell'opponente le spese del giudizio di opposizione anche quando la sentenza, che conclude quel giudizio con la condanna dell'imputato, contenga statuizioni per lui piu' favorevoli, e' infondata, in quanto il giudizio sulla situazione di equivalenza va effettuato raffrontando il citato disposto dell'art. 510 con l'art. 488, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di primo grado e non gia' con l'art. 213, comma primo, c.p.p., che invece attiene al giudizio di impugnazione.

Massima n. 3351

A parte il rilievo, pur assorbente, che il giudizio di opposizione a decreto penale e' strutturato nel codice vigente come un giudizio di primo grado, l'art. 510, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, non e' in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la previsione della condanna alle spese, da parte dell'opponente a decreto penale, non costituisce una forma di coercizione che gli renda oltre modo gravoso l'esercizio del diritto di difesa: difatti, la modestia degli oneri, derivanti dalle spese processuali del giudizio di opposizione, non puo' incidere sulle decisioni dell'opponente, piu' di quanto cio' non accada in ogni altro tipo di giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza 18 aprile 1968 del pretore di Livorno e relativa all'art.510, comma secondo, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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