Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 30 giugno 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 141, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 1310, codice civile
- art. 1299, codice civile
- art. 2934, comma 1, codice civile
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 3345
Quando l'accertamento della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sia stato sufficientemente motivato dal giudice a quo, la Corte costituzionale non puo' sottoporlo a riesame.
Massima n. 3346
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non determina disparita' di trattamento fra gli stessi condebitori d'imposta.
Massima n. 3347
La garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dalla legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 42/1964 e 111/1964, 30/1965.
Massima n. 3348
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non viola il diritto di difesa, perche' il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione e' una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934 primo comma); fa perdere cioe' al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza, non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano della legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 57/1962, 42/1964 e 111/1964, 30/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, proposta dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza 14 novembre 1967, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
Testo integrale
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