Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1969

Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/1969
Data di deposito
8 luglio 1969
Data di decisione
30 giugno 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:118

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3345

Quando l'accertamento della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sia stato sufficientemente motivato dal giudice a quo, la Corte costituzionale non puo' sottoporlo a riesame.

Massima n. 3346

L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non determina disparita' di trattamento fra gli stessi condebitori d'imposta.

Massima n. 3347

La garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dalla legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 42/1964 e 111/1964, 30/1965.

Massima n. 3348

L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non viola il diritto di difesa, perche' il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione e' una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934 primo comma); fa perdere cioe' al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza, non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano della legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 57/1962, 42/1964 e 111/1964, 30/1965.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, proposta dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza 14 novembre 1967, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

Testo integrale

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