Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1969

Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1969
Data di deposito
8 luglio 1969
Data di decisione
30 giugno 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 25 febbraio 1963
  • art. 5, n.2, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 3339

Non viola il principio di eguaglianza, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, il sistema normativo contenuto nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, e nell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, in quanto il legislatore, distinti con criteri obiettivi, che non lasciano alcun margine di dubbio (giacche' ne riflettono le caratteristiche giuridiche ed organiche) in tre categorie i soggetti aventi diritto ad indennizzo, ha avuto cura di adottare un criterio di liquidazione dell'indennizzo che, sia pure con opportuni adattamenti, assicura, nei limiti del possibile, un trattamento uniforme alle tre suddette categorie di soggetti.

Massima n. 3340

In conformita' con il precetto costituzionale contenuto nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione l'indennizzo per l'espropriazione della proprieta' privata deve essere effettivo e non meramente simbolico, ma e' chiaro che, specie quando ci si trova di fronte ad espropriazioni di vasta portata e che riguardano numerosi soggetti, il legislatore debba fare ricorso a criteri di valutazione generali ed obiettivi, dai quali esula, bensi', ogni discrezionalita', ma che, per la stessa loro natura non possono condurre a rispecchiare, in ogni caso, integralmente il valore del bene espropriato. Posto cio', non puo' dirsi in contrasto con la citata norma costituzionale il sistema di liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 5, n. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, basato come e' sulle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili al 31 dicembre 1960, integrato dal coefficiente di rettificazione previsto dall'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante "Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", e dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente "Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.", proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 42, terzo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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