Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1969
Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1969
- Data di deposito
- 26 giugno 1969
- Data di decisione
- 19 giugno 1969
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:106
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 995 del 16 settembre 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 994 del 16 settembre 1951
Parametri
Massime
Massima n. 3329
A norma degli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione della Sila e dei territori jonici contermini, la determinazione della quota da espropriare ai fini della riforma fondiaria non e' necessariamente vincolata al puntuale riferimento ai dati del catasto vigente nella zona al 15 novembre 1949, che non trova alcun riscontro nel testo della legge; onde la scelta del mezzo piu' idoneo per determinare la quantita' espropriabile, una volta accertata la condizione essenziale del superamento del limite di trecento ettari, resta affidata all'apprezzamento dell'Ente espropriante, al contrario di quanto dispone la successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione di terre ai contadini, la quale ha ben diverso campo di applicazione. Ne' a cio' contraddice l'art. 7 della stessa legge n. 230 del 1950, secondo cui, per la commisurazione della indennita' di esproprio, valgono i criteri di stima adottati per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, calcolabili sul reddito dominicale desunto dai dati catastali, trattandosi di norma che ha un particolare ed autonomo significato, strettamente connesso alle modalita' del calcolo dell'indennita' di esproprio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei DD.PP. di esproprio del 16 settembre 1951 numeri 994 e 995, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per avere l'Ente espropriante, ai fini della determinazione della superficie da espropriare, fatto riferimento alle risultanze del nuovo catasto in formazione anziche' a quelle del catasto vigente nella zona al 15 novembre 1949.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
d ichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994 e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza 7 febbraio 1968 in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini", e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
Testo integrale
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