Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1969

Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1969
Data di deposito
26 giugno 1969
Data di decisione
19 giugno 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:105

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3327

Nell'attuale ordinamento, che, a norma dell'art. 39 Cost., garantisce la liberta' e l'autonomia sindacale, le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non gia' in base ad astratti concetti di classificazioni delle attivita' produttive o come qualificazioni settoriali dei lavoratori autoritativamente prestabilite secondo il sistema corporativo, ma in quanto costituiscono entita' economico-sociali risultanti dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla autonomia collettiva. La nozione di categoria professionale, cosi' intesa, costituisce, quindi, una componente normativa del sistema, dalla quale non si possa prescindere ai fini di determinare la sfera di applicazione dei contratti collettivi resi efficaci, secondo lo spirito e le finalita' della legge 14 luglio 1959, n. 741, nei confronti di quanti, imprese e lavoratori, in difetto di iscrizione alle rispettive organizzazioni sindacali, e pur rientrando per l'attivita' espletata nella medesima categoria professionale indicata dal contratto collettivo, non avrebbe potuto invocarne l'attuazione in base alle norme di diritto comune.

Massima n. 3328

L'art. 2070 Cod. civ., nel primo comma, con la regola che "l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore", stabilisce che nell'effettiva qualificazione economica dell'impresa deve essere ricercato il criterio per determinare il contratto collettivo applicabile. Nel secondo comma, dichiarando applicabili, "ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita'", nel caso che l'imprenditore eserciti distinte attivita' aventi carattere autonomo, consente implicitamente all'interprete di adottare diversa soluzione, quando si tratti di attivita' connesse, dirette al raggiungimento di una stessa finalita' produttiva. Nel terzo comma, infine, detta norma stabilisce che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro esercita non professionalmente una attivita' organizzata, sono applicabili al rapporto individuale di lavoro le norme collegate alla effettiva natura dell'attivita' espletata. L'art. 2070 Cod. civ. risulta, pertanto, diretto a dirimere razionalmente gli eventuali conflitti tra diverse normative collettive, di cui sia invocata l'applicazione ad un rapporto individuale di lavoro, e non e' in contrasto col principio della liberta' ed autonomia sindacale garantito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, in quanto ha riferimento alla nozione di categoria professionale risultante dalla spontanea organizzazione sindacale e dall'autonomia collettiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2070, commi primo e secondo, del codice civile (criteri di applicazione del contratto collettivo), proposta, in riferimento all'art. 39, primo comma, della Costituzione, con le due ordinanze 20 novembre 1967 del pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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