Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/1969
Corte cost., ord. 14 maggio 1969, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/1969
- Data di deposito
- 14 maggio 1969
- Data di decisione
- 8 maggio 1969
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 307 del 14 aprile 1956
- art. 5, comma 3, legge n. 1443 del 31 dicembre 1961
Parametri
Massime
Massima n. 3295
V. sent. n. 21 del 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, proposta, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Pescara con ordinanza 2 maggio 1968 e dal tribunale di Brescia con ordinanza 16 ottobre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ-
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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