Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/1969
Corte cost., ord. 22 dicembre 1969, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/1969
- Data di deposito
- 22 dicembre 1969
- Data di decisione
- 11 dicembre 1969
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:165
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3500
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilita' penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potesta' ai sensi dell'art. 316 C.C. cioe' di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parita' fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale e' stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha gia' dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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