Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1969

Corte cost., ord. 22 dicembre 1969, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
165/1969
Data di deposito
22 dicembre 1969
Data di decisione
11 dicembre 1969
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:165

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3500

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilita' penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potesta' ai sensi dell'art. 316 C.C. cioe' di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parita' fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale e' stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha gia' dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.

Testo integrale

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