Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1969

Corte cost., ord. 15 luglio 1969, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
140/1969
Data di deposito
15 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1991
  • art. 104, legge n. 6972 del 17 luglio 1990
  • art. 10, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 14, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 15, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 3403

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale relativa al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, essendo questo sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, cui accede, e come tale denominantesi ("regolamento amministrativo"). Cfr.: sent. n. 46/1969.

Massima n. 3404

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alla normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 15, n. 3, del t.u.; 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, dal momento che tale normativa ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, per effetto di precedente decisione della Corte costituzionale.

Massima n. 3405

La normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 15, n. 3, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del t.u. legislativo D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel richiedere per la cessazione della causa di ineleggibilita' a consigliere comunale che le dimissioni da uffici incompatibili rispetto alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione, e nell'esigere per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, contrasta con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilita' finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volonta', per giunta discrezionale almeno in ordine al quando, e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dalla medesima disposizione (cfr. gia' sent. n. 46/1969).

Massima n. 3406

In mancanza di apposite disposizioni, il momento cui fare riferimento per la cessazione della causa di ineleggibilita' a consigliere comunale, derivante dall'appartenenza ad uffici incompatibili rispetto alla candidatura, deve farsi coincidere con la data prescritta per l'accettazione della candidatura stessa (cfr. gia' sent. n. 46/1969).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Trani con la ordinanza di cui in epigrate relativamente agli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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