Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1968
Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1968
- Data di deposito
- 16 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto legislativo luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945
Parametri
Massime
Massima n. 2967
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 (presunzione di liberalita' di trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Ed invero due elementi sono posti a fondamento di detta presunzione: il fatto normale, di comune esperienza, che fra parenti di un certo grado, discrezionalmente valutato dal legislatore, gli immobili vengono trasferiti a titolo gratuito; la notevole differenza della imposizione fiscale a seconda che si tratti di atti di donazione oppure di compravendita, sicche' le parti possono essere facilmente indotte a simulare un atto di contenuto diverso, allo scopo di pagare una imposta minore. E di fronte alla difficolta' per il fisco di provare che le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, la presunzione legale juris tantum giova ad evitare che, attraverso un facile espediente, gli interessati si sottraggano al pagamento della particolare imposta di registro dovuta per i trasferimenti a titolo gratuito dei beni immobili. Inoltre, la legge accorda alle parti la possibilita' di dare la prova contraria e determina - entro limiti precisi ed obbiettivi discrezionalmente e non irrazionalmente valutati - i mezzi idonei allo scopo: dimostrazione del pagamento del prezzo e prova della provenienza della somma pagata e della disponibilita' di essa da parte dell'acquirente, risultante da atti aventi data certa ai sensi del codice civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 (presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con ordinanza del 17 maggio 1965 della Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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