Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1968

Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1968
Data di deposito
10 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:96

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 16 del 7 febbraio 1957
  • art. 7, legge della Regione siciliana n. 16 del 7 febbraio 1957
  • art. 10, legge della Regione siciliana n. 16 del 7 febbraio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 2955

La Provincia e', per sua natura, ente territoriale e tale e' anche la Provincia siciliana, la quale, sia pure con l'attuale regime di "amministrazione straordinaria", sopravvive fino a quando verranno creati i liberi consorzi tra comuni di cui all'art. 266 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con D.L. Pres. Reg. sic., 29 ottobre 1955, n. 6.

Massima n. 2956

Il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali e' strumento essenziale dell'autonomia cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione. Le elettivita' di tali organi e' principio generale dell'ordinamento, al quale, per l'art. 128 della Costituzione e per gli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano la Regione deve uniformarsi.

Massima n. 2957

In materia di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma della Costituzione, ha carattere universale, ed i principi, con esso pronunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato. Pertanto detti principi debbono essere osservati anche in caso di elezioni di secondo grado, le quali, peraltro, devono ritenersi legittime nell'attuale ordinamento repubblicano.

Massima n. 2958

Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 della legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, sulla "Elezione dei consigli delle provincie siciliane", non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma, al contrario, esso risulta manifestamente preordinato alla piu' esatta osservanza di quel principio per una completa salvaguardia dei diritti delle minoranze.

Massima n. 2959

Il principio di eguaglianza, affermato dall'art. 48 della Costituzione, si ricollega a quello piu' ampio affermato dall'art. 3. Pertanto, quando nelle elezioni di secondo grado l'elettorato attivo e' attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia.

Massima n. 2960

La garanzia di segretezza del voto, proclamata dall'art. 48 della Costituzione, si risolve anche in garanzia di liberta' ed e' percio' assolutamente inderogabile. Essa non risulta assicurata dal sistema adottato dall'art. 10 della legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (Schede), il quale consente, nella sua pratica applicazione, che il votante possa essere identificato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 (schede) della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, concernente "Elezione dei consigli delle provincie siciliane";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 (voto plurimo) della legge regionale suddetta, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 48 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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