Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1968
Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1968
- Data di deposito
- 10 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:96
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 16 del 7 febbraio 1957
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 16 del 7 febbraio 1957
- art. 10, legge della Regione siciliana n. 16 del 7 febbraio 1957
Parametri
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 128, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 5, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2955
La Provincia e', per sua natura, ente territoriale e tale e' anche la Provincia siciliana, la quale, sia pure con l'attuale regime di "amministrazione straordinaria", sopravvive fino a quando verranno creati i liberi consorzi tra comuni di cui all'art. 266 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con D.L. Pres. Reg. sic., 29 ottobre 1955, n. 6.
Massima n. 2956
Il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali e' strumento essenziale dell'autonomia cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione. Le elettivita' di tali organi e' principio generale dell'ordinamento, al quale, per l'art. 128 della Costituzione e per gli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano la Regione deve uniformarsi.
Massima n. 2957
In materia di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma della Costituzione, ha carattere universale, ed i principi, con esso pronunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato. Pertanto detti principi debbono essere osservati anche in caso di elezioni di secondo grado, le quali, peraltro, devono ritenersi legittime nell'attuale ordinamento repubblicano.
Massima n. 2958
Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 della legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, sulla "Elezione dei consigli delle provincie siciliane", non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma, al contrario, esso risulta manifestamente preordinato alla piu' esatta osservanza di quel principio per una completa salvaguardia dei diritti delle minoranze.
Massima n. 2959
Il principio di eguaglianza, affermato dall'art. 48 della Costituzione, si ricollega a quello piu' ampio affermato dall'art. 3. Pertanto, quando nelle elezioni di secondo grado l'elettorato attivo e' attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia.
Massima n. 2960
La garanzia di segretezza del voto, proclamata dall'art. 48 della Costituzione, si risolve anche in garanzia di liberta' ed e' percio' assolutamente inderogabile. Essa non risulta assicurata dal sistema adottato dall'art. 10 della legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (Schede), il quale consente, nella sua pratica applicazione, che il votante possa essere identificato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 (schede) della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, concernente "Elezione dei consigli delle provincie siciliane";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 (voto plurimo) della legge regionale suddetta, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 48 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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