Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1968

Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1968
Data di deposito
5 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:89

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 311 del 26 maggio 1966
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 128 del 29 marzo 1966
  • art. 1, decreto-legge n. 128 del 29 marzo 1966

Parametri

Massime

Massima n. 2938

Regolare l'incidenza di un sistema normativo nuovo su una situazione giuridica costituitasi in precedenza, non vuol dire distaccare la stessa dal suo nesso di derivazione, neanche se alla medesima viene estesa l'applicazione della legge nuova.

Massima n. 2939

Con il decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, si e' disposta la proroga (senza peraltro porre in essere una novazione di fonte) della efficacia delle previsioni (nelle parti conformi al nuovo piano regolatore generale di Roma) dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore approvato con r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355. Nel quadro di questa normativa, l'applicazione, prevista dall'art. 1, terzo comma, del decreto legge del 1966, circa la determinazione dell'indennita' di espropriazione, dei criteri, meno favorevoli agli espropriati, stabiliti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge del 1931, si giustifica in quanto essa riguarda le espropriazioni disposte (anche se in tempo successivo) in forza dei suddetti piani particolareggiati dipendenti dal piano regolatore approvato con lo stesso decreto-legge del 1931. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'indicato art. 1, terzo comma, del decreto legge del 1966, sotto il profilo di una asserita disparita' di trattamento, a scapito dei soggetti destinatari della norma impugnata, rispetto ai cittadini espropriati in base ai nuovi piani particolareggiati e percio' indennizzati secondo le norme della legge urbanistica. Non e' infatti contrario al principio di eguaglianza che, per uno stesso piano regolatore generale, si contemplino trattamenti differenziati in corrispondenza a situazioni ritenute diverse.

Massima n. 2940

Le controversie che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128 (convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311) mantiene nella sfera della potesta' giurisdizionale del collegio speciale, previsto dal piano regolatore del 1931, (r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, conv., con modif., in legge 24 marzo 1932, n. 355) riguardano sempre gli indennizzi per le espropriazioni disposte in dipendenza dello stesso piano regolatore del 1931. E' percio' da escludere che con l'articolo unico della legge n. 311 del 1966 (convers. in legge con modifiche del d.l. n. 128 del 1966) la competenza dell'indicato collegio speciale sia stata estesa a nuove controversie, e che con essa, in tal modo, si sia posta in essere una indebita proroga di giurisdizione speciale. E va quindi dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale della legge suddetta, sollevata sotto tale profilo in riferimento all'art. 102 e alla VI Dispos. trans. della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con ordinanza 10 gennaio 1968 dal collegio costituito presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore di tale città e le norme per la sua attuazione:

a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge presidenziale 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, per la parte in cui rende applicabili gli artt. 4, 5, 6, 7 del citato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse alle esecuzioni dei piani particolareggiati indicati nel primo comma del suddetto art. 1;

b) in riferimento all'art. 102 della Costituzione e alla VI disposizione transitoria della medesima, con riguardo all'articolo unico della suddetta legge 26 maggio 1966, n. 311, per la parte in cui estende, alle espropriazioni di cui è parola, l'applicazione dell'art. 11 del sopra indicato R.D. L. 6 luglio 1931, n. 981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze