Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1968

Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1968
Data di deposito
5 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 232, codice di procedura penale 1930
  • art. 225, codice di procedura penale 1930
  • art. 392, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 395, ultimo co., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 2931

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 225 e 232 del c.p.p. nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis; ter, quater del codice di procedura penale. Gli atti costituenti le c.d. indagini preliminari che il P.M. avvia subito dopo la notitia criminis e che precedono la vera e propria fase istruttoria, formale o sommaria, a parte certa loro sommarieta', non differiscono sostanzialmente da quelli in cui si concreta la vera e propria istruzione e percio' possono condurre il processo su binari dai quali piu' tardi non sara' facile uscire: e possono cosi' compromettere irrimediabilmente le sorti del giudizio. Accentua l'incostituzionalita' della norma denunciata il potere, conferito dalla legge al P.M., di compiere tali atti nella fase preparatoria invece che durante l'istruzione; l'ampiezza del diritto di difesa, che la Costituzione garantisce in ogni stato e grado del procedimento, non puo' dipendere dalla mera discrezionalita' dell'inquirente, portato dalla natura delle sue stesse funzioni ad allungare talvolta la fase preliminare in confronto con quella istruttoria.

Massima n. 2932

L'incostituzionalita' parziale dell'art. 232 travolge, in parte, anche la norma di cui all'art. 225 del c.p.p. che, in certi casi, consente il compimento di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione formale puo' estendersi alle indagini preliminari solo "per quanto e' possibile", cioe' praticamente a discrezione della autorita' di polizia giudiziaria; tanto e' vero che, per le ragioni dell'urgenza e sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del P.M., si nega proprio l'applicabilita', a quelle indagini, degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del c.p.p., vale a dire delle norme che sono state introdotte recentemente a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa: e cio' non e' dubbio che contrasti con l'art. 24 della Costituzione. Ne' per sfuggire alla incostituzionalita' vale rilevare che quelle operazioni, compiendosi prima del giudizio, sarebbero fuori di "ogni stato e grado" del processo: all'opposto, a parte che quanto s'e' detto sull'attivita' del P.M. puo' ripetersi a fortiori per le iniziative della polizia giudiziaria, tali atti non sono estranei al giudizio poiche' rientrano nelle indagini preordinate a una pronuncia penale e si traducono in processi verbali di cui e' consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 C.P.P.). D'altronde la dichiarazione di illegittimita' parziale dell'art. 225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo.

Massima n. 2933

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, c.p.p., poiche' la norma non impedisce l'estensione delle garanzie degli artt. 304 bis-quater del c.p.p. all'istruzione sommaria e percio' alle indagini di polizia giudiziaria. Inoltre l'art. 392, primo comma, non rende estensibile all'istruzione sommaria, e percio' nemmeno a quelle indagini, l'art. 304 c.p.p. Anche questa denuncia e' manifestamente infondata poiche', dichiarati parzialmente illegittimi gli artt. 225 e 232, l'applicabilita' all'istruzione sommaria dell'art. 390 esclude che si possa lamentare l'incostituzionalita' dell'analogo articolo 304.

Massima n. 2934

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 395 c.p.p. che, fuori dai tre casi indicati, ammetteva il proscioglimento senza interrogatorio e senza la contestazione del fatto. Infatti da un canto questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma la' dove non prevedeva la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che "il fatto non sussiste" o che non e' stato commesso dall'imputato" (sent. n. 151 del 1967); dall'altro "l'interesse al giusto procedimento" e' sufficientemente tutelato con le garanzie offerte dagli artt. 304 bis - 304 quater del cod. proc. pen.: l'interrogatorio e la contestazione del fatto si richiedono invece perche' il prevenuto sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare un proscioglimento che, nei riflessi morali e sociali, potrebbe essergli dannoso (sent. cit.); danno non ipotizzabile nel caso in cui si riconosca che il fatto non sussisto o non e' stato commesso da lui.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del Codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater del Codice di procedura penale;

dichiara inoltre la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze del giudice istruttore del Tribunale di Bologna citate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale degli artt. 392, primo comma, e 395, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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