Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1968

Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1968
Data di deposito
27 giugno 1968
Data di decisione
20 giugno 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:77

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2919

Non e' fondata la questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze 14 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del tribunale di Milano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del cod. civ. (nomina dei liquidatori di societa' con decreto del presidente del tribunale). Parimenti non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2450 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Poiche' il giudizio sullo scioglimento della societa' si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente, il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non colpisce l'art. 24 Cost.. Non sussiste pericolo derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del liquidatore, poiche' ad esso e' dato porre rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto scioglimento della societa' puo' chiedere "i provvedimenti d'urgenza.... piu' idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia di "un pregiudizio imminente e irreparabile" (art. 700 c.p.c.). E' da escludere che il decreto presidenziale non offra garanzie perche' viene preso in assenza della societa' e all'insaputa dei soci, sussistendo sempre il contraddittorio. Ne' puo' dirsi che la segretezza del procedimento non assicuri alla societa' ed ai soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilita' di difesa tempestiva nelle vie ordinarie. Infatti non si emana il decreto di nomina senza aver informato almeno il rappresentante legale della societa'. Diversamente dal provvedimento previsto dall'art. 274, secondo comma, del c.c. (sent. n. 70 del 1965) il decreto di nomina non preclude ne' compromette l'esercizio dell'azione in sede contenziosa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione con le ordinanze del 4 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del Tribunale e del Tribunale di Milano, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del Codice civile (nomina dei liquidatori di società con decreto del Presidente del Tribunale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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