Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1968

Corte cost., sent. 17 giugno 1968, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1968
Data di deposito
17 giugno 1968
Data di decisione
30 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:68

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 710 del 16 maggio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2899

Nel sistema della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica il concetto di impresa coincide, senza residui, con il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' elettriche e dei relativi rapporti giuridici, e viene utilizzato dal legislatore all'esclusivo scopo di identificare e circoscrivere cio' che va trasferito all'E.N.E.L. e non certo per individuare i soggetti ai quali e' preclusa la legittimazione a svolgere attivita' imprenditoriale nel settore elettrico. Da cio' deriva che ovunque i beni e rapporti giuridici fossero organizzati al fine di esercitare attivita' elettriche, ivi era da considerarsi esistente un'impresa da trasferire all'E.N.E.L.; e tale e' da ritenersi anche quella del Consorzio del Buthier cui faceva capo un'organizzazione di beni distinta da quella inerente le aziende (Azienda elettrica municipale di Torino, Ferrovie dello Stato e S.p.A. di Cogne) che, consociandosi, l'avevano costituita. Deve pertanto essere dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. non sussistendo eccesso di delega rispetto alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la questione di legitimita' costituzionale del D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, che ha trasferito all'E.N.E.L. l'impresa del Consorzio suddetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, sollevata dal Tribunale di Aosta in relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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