Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1968
Corte cost., sent. 17 giugno 1968, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1968
- Data di deposito
- 17 giugno 1968
- Data di decisione
- 30 maggio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:67
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 18 marzo 1965
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 5, legge n. 452 del 27 giugno 1964
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 2893
L'oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' delimitato dall'ordinanza di rimessione. Non puo' essere presa in considerazione dalla Corte costituzionale una questione nuova non prospettata nell'ordinanza predetta e sollevata soltanto nelle deduzioni difensive delle parti.
Massima n. 2894
Ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' istituito per le finalita' di interesse generale della coordinata utilizzazione e del potenziamento degli impianti concernenti la produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita, nell'ambito del territorio nazionale, dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. Nell'intento di assicurare, con minimi costi di gestione, una disponibilita' di energia elettrica adeguata, per quantita' e prezzo, alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, la legge sopra citata stabilisce, come regola, il trasferimento, in proprieta' dell'Ente, delle imprese che esercitano le attivita' indicate nell'art. 1.
Massima n. 2895
A norma dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono esonerate dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'energia elettrica le imprese che, nel biennio 1959-1960, non abbiano prodotto ovvero prodotto e distibuito, in media, piu' di 15 milioni di kilovattore per anno.
Massima n. 2896
L'esonero dal trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 8, delle imprese indicate nell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' giustificato quando sussista un'attivita' produttiva da parte dell'azienda senza particolare riguardo alla destinazione dell'energia prodotta. Agli effetti della esclusione dall'esonero del trasferimento non ha quindi rilevanza distinguere fra imprese che abbiano acquistato l'energia elettrica da altri prodotta, per farne oggetto di vendita in blocco, da quelle che esplicano attivita' di intermediazione a fini di distribuzione per il consumo. Pur trattandosi infatti di situazioni economiche e giuridiche differenziate, esse sono parimenti caratterizzate dall'assenza del fattore produttivo e non possono, ai fini dell'esonero, avere trattamento diverso.
Massima n. 2897
L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, stabilisce l'esclusione dall'esonero dall'espropriazione all'ENEL, le piccole imprese elettriche le quali nel biennio di riferimento 1959-1960, abbiano acquistato, anche solo in parte, energia da terzi, al fine di integrare il loro potenziale di distribuzione al consumo o di rivendita in blocco. L'accennata disposizione, la quale conferma la rilevanza attribuita, nel sistema della legge n. 1643 del 1962, al fattore produttivo ai fini dell'esonero dall'espropriazione, e' preordinata all'esigenza della parita' di trattamento fra aziende che, ancor meno di quelle distributrici di energia elettrica, perseguono, mediante attivita' di mediazione, finalita' di interesse generale.
Massima n. 2898
L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, in forza del quale dall'esonero dal trasferimento all'ENEL sono escluse le imprese che abbiano distribuito o venduto in blocco energia acquistata anche soltanto in parte da terzi, ad eccezione di quelle che tale acquisto abbiano compiuto senza alcun limite temporale per "motivi occasionali e non ricorrenti", deve essere rigorosamente interpretato in riferimento ad acquisti determinati da eccezionali circostanze, al di fuori delle normali esigenze di approvvigionamento di energia da parte delle imprese, quali risultano dalle abituali condizioni della loro attivita'. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 567, per eccesso di delega (artt. 76 e 777 Cost.) in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, per aver disposto il trasferimento all'ENEL di un'impresa non distributrice di energia elettrica ed esercente la vendita in blocco di energia in parte prelevata da terzi per motivi ricorrenti e non occasionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 21 aprile 1966, circa la legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 567, con il quale è stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa elettrica Giuseppe Lupieri, in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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