Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1968

Corte cost., sent. 17 giugno 1968, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1968
Data di deposito
17 giugno 1968
Data di decisione
30 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:66

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1433 del 25 settembre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 2890

Affermare la improponibilita' di una questione di legittimita' costituzionale per irrilevanza, in considerazione della preesistenza di un giudicato penale che sarebbe preclusivo, si risolve in una critica del giudizio di rilevanza compiuto nell'ordinanza di rinvio. Avendo il giudice a quo motivato sul punto dell'esistenza del detto giudicato, ritenendolo non ostativo, la questione deve ritenersi ammissibile.

Massima n. 2891

Per determinare tutte le clausole dei singoli accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali cui il Governo era autorizzato ad uniformarsi secondo l'art. 1 della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741, allo scopo di dettare norme giuridiche valevoli "erga omnes", non si doveva tener conto di accordi successivamente modificati o sostituiti. L'indennita' di mensa, che ha una particolare ragion d'essere, ha natura di integrazione della retribuzione alimentare e, come precisato dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956, e' considerata elemento utile per il calcolo dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di anzianita', ferie, gratifica natalizia e tredicesima mensilita'. Non e' pertanto da ritenersi esclusa, nel caso che le tabelle di normale retribuzione non la prevedano espressamente.

Massima n. 2892

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, nella parte in cui attribuisce efficacia "erga omnes" agli accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, concernenti l'indennita' di mensa ai lavoratori dei calzaturifici, sollevata nel presupposto che i detti accordi fossero decaduti e non recepiti nel contratto collettivo 25 luglio 1959, e pertanto non potessero essere inclusi nel decreto delegato. Invero l'accordo del 1947 andava interpretato come prorogabile annualmente, in difetto di disdetta, che non e' mai intervenuta. Ne' poteva annettersi significato abrogativo alla mancata espressa menzione nel contratto collettivo del 1959 e nelle relative tabelle della suddetta indennita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 22 luglio 1966 dal pretore di Trieste nei riguardi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, n. 1433 (recante norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti da imprese esercenti la produzione di calzature) per eccesso di delega rispetto alla legge 14 luglio 1959, n. 741.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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