Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1968
Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1968
- Data di deposito
- 6 giugno 1968
- Data di decisione
- 22 maggio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:57
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 16 gennaio 1961
- legge n. 145 del 16 gennaio 1961
- decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 16 gennaio 1961
Parametri
- art. 2, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 76, Costituzione
- art. 39, Costituzione
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 2868
La legge 14 luglio 1959 n. 741 si riferisce non solo ai rapporti di lavoro subordinato ma anche a rapporti analoghi non riducibili allo schema del contratto di lavoro subordinato. L'art. 2 della legge enumera tali rapporti, tra i quali rientra il contratto di agenzia, com'e' regolato dagli artt. 1742 ss. del cod. civ. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel considerare il rapporto di agenzia come caratterizzato dallo svolgimento di un'attivita' vincolata al preponente da uno stabile rapporto di collaborazione. La liberta' di itinerario, peraltro limitata alla zona assegnata in esclusiva, la liberta' d'impiego del tempo, il compenso a provvigione, sono elementi che dimostrano non trattarsi di lavoro subordinato, ma non gia' che il rapporto non rientri tra i rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 della legge n. 741.
Massima n. 2869
E' da escludere che il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, abbia violato i limiti della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, col rendere obbligatori gli articoli degli Accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, i quali avrebbero spostato a carico delle imprese industriali l'onere del pagamento delle indennita' di risoluzione del rapporto. La distinzione del trattamento di risoluzione del rapporto e del trattamento previdenziale non spostava l'onere del pagamento della indennita', che era sempre stata a carico del proponente, ma faceva soltanto venir meno il sistema per il quale l'adempimento di tale obbligo era assorbito dal versamento del contributo per il trattamento previdenziale. Circa l'accantonamento presso l'ENASARCO dell'indennita' per la risoluzione del rapporto, la previsione dell'accantonamento (v. sent. n. 129/63), che e' il mezzo per assicurare la liquidazione della indennita', non e' estranea alla disciplina del rapporto e rientra nei limiti della delega, sussistendo quella correlazione tra mezzo e fine che la Corte ha indicato come condizione di legittimita' dei decreti previsti dalla legge n. 741. Il richiamo agli artt. 39 e 41 della Cost. e' inconferente. La legge n. 741 non e' una legge di attuazione dell'art. 39 e l'ambito di essa e' quello segnato dai rapporti a cui esplicitamente si riferisce. Dagli accordi resi obbligatori dal D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, e dal decreto stesso non deriva un limite all'iniziativa economica, tale non potendosi considerare l'obbligo dell'indennita' per la risoluzione del rapporto: obbligo posto dalla legge per fine di utilita' sociale e di tutela del lavoro, di cui gli accordi collettivi disciplinano l'attuazione.
Massima n. 2870
Non e'fondata, (Vedi le precedenti massime A e B) in riferimento agli artt. 39, 76 e 41 della costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 154, che ha reso obbligatori gli Accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, riguardanti la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, in riferimento all'intero contenuto dell'Accordo del 1956 nonche' alla parte dei due Accordi riguardanti l'indennita' di risoluzione del rapporto e l'accantonamento di essa presso l'ENASARCO (artt. 9-12 dell'Accordo 1956 e 1-10 e norme transitorie dell'Accordo 1957).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che ha reso obbligatori gli Accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, riguardanti la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, proposta con l'ordinanza del pretore di Bari indicata in epigrafe, in relazione all'intero contenuto dell'Accordo del 1956 nonché alla parte dei due Accordi riguardanti l'indennità di risoluzione del rapporto e l'accantonamento di essa presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. (artt. 9 - 12 dell'Accordo 1956 e 1 - 10 e norme transitorie dell'Accordo 1957), ed in riferimento agli artt. 39, 76 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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