Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1968
Corte cost., sent. 26 aprile 1968, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1968
- Data di deposito
- 26 aprile 1968
- Data di decisione
- 23 aprile 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:37
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3322 del 27 dicembre 1952
Parametri
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 4, comma 2, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, comma 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 2805
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322 in quanto ha incluso nella espropriazione i terreni della "Valle Testa" dei quali, secondo le risultanze catastali, appariva essere enfiteuta il soggetto privato Ferne' Daniele, ma che in effetti, alla data di riferimento del 15 novembre 1949, appartenevano, allo stesso titolo, ad un ente pubblico (Comune di Comacchio) giusto accertamento compiuto dallo stesso giudice a quo con sentenza non definitiva gravata di impugnazione differita. Ne' vale sostenere l'erroneita' dell'accertamento compiuto dal Tribunale e chiedere che la Corte, sulla scorta degli atti processuali, direttamente statuisca in modo definitivo in tutte le questioni che sono connesse e condizionano il giudizio di legittimita' costituzionale perche' le questioni di cui trattasi attengono al giudizio di rilevanza di esclusiva competenza del giudice a quo e sono state esaminate e risolte con la citata sentenza non definitiva. Ne' la riserva di appello potrebbe giustificare la restituzione degli atti al Tribunale perche' sulle questioni decise si formi la cosa giudicata, in quanto la pronunzia della Corte e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale e la formula "in quanto" adoperata nelle sentenze di specie fa salva la possibilita', che, nel prosieguo del giudizio di merito o nei successivi gradi, possa giungersi ad una differente pronuncia sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita'.
Massima n. 2806
Per l'art. 4, commi secondo e quarto, della legge stralcio possono formare oggetto di esproprio per la riforma fondiaria soltanto terreni in proprieta' o in enfiteusi ai privati e non anche beni appartenenti agli stessi titoli ad enti pubblici.
Massima n. 2807
Ai fini delle espropriazioni per la riforma fondiaria nel contrasto fra intestazioni catastali e prova giuridica del diritto, quest'ultima deve prevalere come decisiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della "Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il diritto enfiteutico risultante dai dati catastali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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