Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1968

Corte cost., sent. 26 aprile 1968, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1968
Data di deposito
26 aprile 1968
Data di decisione
23 aprile 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:37

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3322 del 27 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 2805

E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322 in quanto ha incluso nella espropriazione i terreni della "Valle Testa" dei quali, secondo le risultanze catastali, appariva essere enfiteuta il soggetto privato Ferne' Daniele, ma che in effetti, alla data di riferimento del 15 novembre 1949, appartenevano, allo stesso titolo, ad un ente pubblico (Comune di Comacchio) giusto accertamento compiuto dallo stesso giudice a quo con sentenza non definitiva gravata di impugnazione differita. Ne' vale sostenere l'erroneita' dell'accertamento compiuto dal Tribunale e chiedere che la Corte, sulla scorta degli atti processuali, direttamente statuisca in modo definitivo in tutte le questioni che sono connesse e condizionano il giudizio di legittimita' costituzionale perche' le questioni di cui trattasi attengono al giudizio di rilevanza di esclusiva competenza del giudice a quo e sono state esaminate e risolte con la citata sentenza non definitiva. Ne' la riserva di appello potrebbe giustificare la restituzione degli atti al Tribunale perche' sulle questioni decise si formi la cosa giudicata, in quanto la pronunzia della Corte e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale e la formula "in quanto" adoperata nelle sentenze di specie fa salva la possibilita', che, nel prosieguo del giudizio di merito o nei successivi gradi, possa giungersi ad una differente pronuncia sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita'.

Massima n. 2806

Per l'art. 4, commi secondo e quarto, della legge stralcio possono formare oggetto di esproprio per la riforma fondiaria soltanto terreni in proprieta' o in enfiteusi ai privati e non anche beni appartenenti agli stessi titoli ad enti pubblici.

Massima n. 2807

Ai fini delle espropriazioni per la riforma fondiaria nel contrasto fra intestazioni catastali e prova giuridica del diritto, quest'ultima deve prevalere come decisiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della "Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il diritto enfiteutico risultante dai dati catastali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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