Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1968
Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1968
- Data di deposito
- 17 aprile 1968
- Data di decisione
- 3 aprile 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:22
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 14 dicembre 1967
- art. 12, legge della Regione siciliana del 14 dicembre 1967
- art. 13, legge della Regione siciliana del 14 dicembre 1967
Parametri
- art. 100, Costituzione
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 2773
In relazione all'art. 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana e all'art. 100 della Costituzione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma terzo e dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1967, sulla liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL), se la Regione ha legittimamente istituito, in base alla facolta' ad essa attribuita dall'art. 14, lettera p, dello Statuto speciale di fissare l'ordinamento degli enti regionali, uno speciale organo collegiale con particolari poteri, destinato ad operare per gli scopi e il tempo della liquidazione.
Massima n. 2774
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1967, con riferimento all'art. 81 della Costituzione, se per gli oneri finanziari, costituiti da una spesa a carattere eccezionale e da una spesa ricorrente, sono stabiliti idonei mezzi di copertura consistenti rispettivamente in una quota parte di un mutuo autorizzato con anteriore legge regionale, ma non ancora contratto e in maggiori entrate, la cui previsione, fondata su dati attendibili, si presenta sufficientemente sicura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana col ricorso notificato il 22 dicembre 1967 contro la legge regionale approvata il 14 dicembre stesso, avente per oggetto norme sulla liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (E.S.CA.L.), in riferimento agli artt. 20 dello Statuto speciale, 100 e 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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