Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1968

Corte cost., sent. 30 dicembre 1968, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/1968
Data di deposito
30 dicembre 1968
Data di decisione
18 dicembre 1968
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 15 del 3 gennaio 1960
  • art. 13, comma 1, legge n. 52 del 3 marzo 1949
  • art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 60 del 14 febbraio 1963
  • art. 97, legge n. 218 del 23 aprile 1966
  • art. 12, legge n. 52 del 3 marzo 1949
  • art. 10, legge n. 555 del 18 luglio 1959
  • art. 10, comma 1, lett. d), legge n. 60 del 14 febbraio 1963
  • art. 5, comma 2, legge n. 223 del 9 febbraio 1963
  • art. 5, comma 2, legge n. 1268 del 14 novembre 1961
  • art. 5, legge n. 15 del 3 gennaio 1960
  • art. 4, legge n. 1844 del 23 dicembre 1962
  • art. 2, ultimo co., legge n. 1402 del 27 ottobre 1951

Parametri

Massime

Massima n. 3074

Deve disattendersi, in mancanza di nuovi argomenti, la eccezione di inammissibilita' per difetto di legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato: eccezione motivata in relazione all'asserita carenza del procedimento a quo del carattere giurisdizionale e gia' respinta con la sentenza 13 dicembre 1966, n. 121 (v. gia' anche la sentenza n. 165 del 1963).

Massima n. 3075

Dalla considerazione dell'oggetto e della funzione del rendiconto risultano determinati, per logica conseguenza, i limiti del giudizio di parificazione, il quale sarebbe snaturato ove la Corte dei conti fosse autorizzata ad indagare sulla legittimita' costituzionale delle leggi di spesa o di determinati capitoli della legge del bilancio, anziche' assumere questi ultimi quali punti di riferimento del giudizio di sua competenza: la Corte non si porrebbe piu', in tal caso, come organo ausiliario del Governo, o meglio del Parlamento, ma verrebbe ad assumersi compiti di controllo nell'esercizio della funzione legislativa che nessuna disposizione comunque le attribuisce e che non sarebbe possibile riconoscerle per via di interpretazione.

Massima n. 3076

I requisiti necessari affinche' questioni di legittimita' costituzionale siano rilevanti in un giudizio si riassumono nella esigenza minima, ma inderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge delle quali il giudice debba in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, fare applicazione nel processo dinanzi ad esso svolgentesi: tali requisiti non ricorrono, pertanto, quando la Corte dei conti procede alla parificazione del rendiconto, in quanto essa non applica ne' le leggi sostanziali di spesa, riflettentesi nei capitoli del bilancio di previsione, ne' la legge di approvazione del bilancio, avendone gia' fatto applicazione in corso di esercizio in sede di riscontro di legittimita' sui singoli atti soggetti al suo controllo.

Massima n. 3077

Il giudizio di parificazione non implica revisione e possibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, nel riscontro effettuato: la Corte dei conti e' anzi in quella sede vincolata alle proprie scritture, in conformita' delle quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo la regolarita' del rendiconto e nemmeno, in seguito a pronuncia di illegittimita' costituzionale delle leggi su cui gli atti ammessi a registrazione si fondavano, la Corte stessa potrebbe retroattivamente disconoscere quelle scritture, poiche' la illegittimita' degli atti dell'Amministrazione conseguenziale alla dichiarata incostituzionalita' della legge, non opera automaticamente, ma deve essere a sua volta dichiarata e fatta valere nelle condizioni previste dall'ordinamento secondo le diverse possibili ipotesi.

Massima n. 3078

Sono inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa, sollevate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto, poiche' la Corte stessa non ha in quella sede legittimazione a proporre tali questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni sollevate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1966, con ordinanza del 25 luglio 1967, relativamente all'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, in riferimento all'art. 81, comma terzo, della Costituzione, ed agli artt. 12 e 13, primo comma, della legge 3 marzo 1949, n. 52; 10, primo comma, lett. a e della legge 14 febbraio 1963; n. 60; 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555; 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844; 2, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402; 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268; 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 223; 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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