Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1968

Corte cost., sent. 30 dicembre 1968, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1968
Data di deposito
30 dicembre 1968
Data di decisione
18 dicembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 756 del 15 settembre 1964

Parametri

Massime

Massima n. 3072

La proroga dei contratti agrari prevista dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, poiche' - come gia' affermato nella precedente sentenza n. 16 del 1968 - non costituisce una proroga a tempo indeterminato, non puo' considerarsi espropriazione in senso sostanziale, e, pertanto, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, per il fatto che la legge stessa non abbia previsto un indennizzo a favore dei proprietari.

Massima n. 3073

La legge 15 settembre 1964, n. 756, ha per oggetto la disciplina dei contratti agrari e quindi ha come presupposto il riferimento esclusivo ai terreni destinati all'agricoltura. Posto cio' anche se la proroga dei contratti (art. 14) si riferisce a terreni che, pur destinati ad edilizia in base a piani regolatori generali regolarmente approvati, siano ancora suscettibili di sfruttamento agricolo ed a questo sono di fatto assoggettati, non si verifica un conflitto tra due interessi pubblici e non vengono meno quelle ragioni che, in relazione alla destinazione all'agricoltura, giustificano l'imposizione di vincoli alla proprieta' privata in forza dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44 della Costituzione. Cio' in quanto la sola approvazione di un piano regolatore generale, se pone in essere talune limitazioni, di efficacia immediata, alla proprieta' privata, non e' tuttavia sufficiente a far perdere ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a fini agricoli per far loro acquistare quello di terreni destinati all'edilizia. Questo carattere i suoli acquistano soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione che rendono attuale e prevalente quella destinazione. Comunque, anche in mancanza di piani regolatori e particolareggiati e di lottizzazione, la seria intenzione del proprietario di edificare, quando non ostino altre ragioni, da' diritto a quest'ultimo, nonostante la proroga, di ottenere il rilascio del doppio dell'area del terreno ai sensi dell'art. 11 della legge 23 marzo 1950, n. 253. Pertanto la citata norma di proroga dei contratti agrari non e' in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari", in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 44 dalla Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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