Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1968
Corte cost., sent. 30 dicembre 1968, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1968
- Data di deposito
- 30 dicembre 1968
- Data di decisione
- 18 dicembre 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 756 del 15 settembre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 3072
La proroga dei contratti agrari prevista dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, poiche' - come gia' affermato nella precedente sentenza n. 16 del 1968 - non costituisce una proroga a tempo indeterminato, non puo' considerarsi espropriazione in senso sostanziale, e, pertanto, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, per il fatto che la legge stessa non abbia previsto un indennizzo a favore dei proprietari.
Massima n. 3073
La legge 15 settembre 1964, n. 756, ha per oggetto la disciplina dei contratti agrari e quindi ha come presupposto il riferimento esclusivo ai terreni destinati all'agricoltura. Posto cio' anche se la proroga dei contratti (art. 14) si riferisce a terreni che, pur destinati ad edilizia in base a piani regolatori generali regolarmente approvati, siano ancora suscettibili di sfruttamento agricolo ed a questo sono di fatto assoggettati, non si verifica un conflitto tra due interessi pubblici e non vengono meno quelle ragioni che, in relazione alla destinazione all'agricoltura, giustificano l'imposizione di vincoli alla proprieta' privata in forza dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44 della Costituzione. Cio' in quanto la sola approvazione di un piano regolatore generale, se pone in essere talune limitazioni, di efficacia immediata, alla proprieta' privata, non e' tuttavia sufficiente a far perdere ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a fini agricoli per far loro acquistare quello di terreni destinati all'edilizia. Questo carattere i suoli acquistano soltanto dopo l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione che rendono attuale e prevalente quella destinazione. Comunque, anche in mancanza di piani regolatori e particolareggiati e di lottizzazione, la seria intenzione del proprietario di edificare, quando non ostino altre ragioni, da' diritto a quest'ultimo, nonostante la proroga, di ottenere il rilascio del doppio dell'area del terreno ai sensi dell'art. 11 della legge 23 marzo 1950, n. 253. Pertanto la citata norma di proroga dei contratti agrari non e' in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari", in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 44 dalla Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze