Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1968
Corte cost., sent. 28 dicembre 1968, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1968
- Data di deposito
- 28 dicembre 1968
- Data di decisione
- 17 dicembre 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 209, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 3064
La Corte ha avvertito, nella sentenza 4 giugno 1964, n. 42, che l'art. 24, primo comma, della Costituzione garantisce i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale.
Massima n. 3065
Gia' questa Corte ha rilevato, nella citata sentenza del 3 luglio 1962, n. 87, e in quella successiva del 4 giugno 1964, n. 47, che l'art. 113 della Costituzione non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale, in ogni caso, nella medesima maniera e con i medesimi effetti, ne' ha eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela.
Massima n. 3066
L'esecuzione esattoriale, in vista dell'interesse di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, si sviluppa sulla base di un atto amministrativo (il ruolo esattoriale) che il giudice ordinario non puo' ne' modificare, ne' revocare, del quale non puo' nemmeno sospendere l'esecuzione.
Massima n. 3067
La preclusione disposta dall'art. 209, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette, riguardo all'esecuzione fiscale, approvato con D.P.R. n. 645 del 1958, per le opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. cod. proc. civ., concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del debito d'imposta. La preclusione si spiega, rispetto al cessionario, con la parificazione dello stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 197 del citato Testo Unico.
Massima n. 3068
Va dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. (vedi massime precedenti), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, censurato in quanto, nell'esecuzione fiscale, preclude al cessionario di azienda le opposizioni di cui agli artt. 615 e segg. del codice di procedura civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 20 febbraio 1967 dal pretore di Omegna, sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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