Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1968

Corte cost., sent. 28 dicembre 1968, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1968
Data di deposito
28 dicembre 1968
Data di decisione
17 dicembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 209, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 3064

La Corte ha avvertito, nella sentenza 4 giugno 1964, n. 42, che l'art. 24, primo comma, della Costituzione garantisce i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale.

Massima n. 3065

Gia' questa Corte ha rilevato, nella citata sentenza del 3 luglio 1962, n. 87, e in quella successiva del 4 giugno 1964, n. 47, che l'art. 113 della Costituzione non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale, in ogni caso, nella medesima maniera e con i medesimi effetti, ne' ha eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela.

Massima n. 3066

L'esecuzione esattoriale, in vista dell'interesse di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, si sviluppa sulla base di un atto amministrativo (il ruolo esattoriale) che il giudice ordinario non puo' ne' modificare, ne' revocare, del quale non puo' nemmeno sospendere l'esecuzione.

Massima n. 3067

La preclusione disposta dall'art. 209, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette, riguardo all'esecuzione fiscale, approvato con D.P.R. n. 645 del 1958, per le opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. cod. proc. civ., concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del debito d'imposta. La preclusione si spiega, rispetto al cessionario, con la parificazione dello stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 197 del citato Testo Unico.

Massima n. 3068

Va dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. (vedi massime precedenti), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, censurato in quanto, nell'esecuzione fiscale, preclude al cessionario di azienda le opposizioni di cui agli artt. 615 e segg. del codice di procedura civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 20 febbraio 1967 dal pretore di Omegna, sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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