Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1968

Corte cost., sent. 28 dicembre 1968, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1968
Data di deposito
28 dicembre 1968
Data di decisione
17 dicembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 98, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 98, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3057

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, del codice di procedura penale, secondo cui non puo' proporsi opposizione contro la costituzione di parte civile effettuatasi nel corso della stessa fase, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.

Massima n. 3058

Il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione deve essere considerato nella sua interezza e non puo' essere valutato solo con riferimento a specifiche articolazioni o a particolari modi di essere.

Massima n. 3059

Pur dovendosi ritenere che il diritto di difesa nel processo penale si attua attraverso la possibilita' concessa all'imputato di contrastare l'accusa pubblica e, in ordine alle conseguenze civili del reato, di contestare le pretese della persona offesa, tuttavia, nel sistema processuale vigente, non viola codesto diritto l'inopponibilita' della costituzione di parte civile nel corso dell'istruzione sommaria pretorile.

Massima n. 3060

La mancanza di opponibilita' avverso la costituzione di parte civile nel corso della istruzione sommaria pretorile non costituisce violazione del diritto di difesa, perche' alla parte civile e' consentito di proporre mezzi di prova diretti ad accertare la responsabilita' dell'imputato. A tale potere, infatti, fa riscontro il correlativo potere dell'imputato di contrastare, nei limiti del contraddittorio processuale, l'attivita' della parte civile e di proporre a sua volta mezzi di prova diretti a limitare gli effetti delle prove offerte dalla parte civile.

Massima n. 3061

Pur nella tendenziale parificazione tra istruzione sommaria e istruzione formale non puo' contestarsi che la prima, nei limiti in cui non siano intaccate garanzie sostanziali costituzionalmente garantite, presenti delle peculiarita' che determinano particolari situazioni processuali, quali appunto la non opponibilita' della costituzione di parte civile, dirette al piu' sollecito e spedito svolgimento di quella fase processuale.

Massima n. 3062

Non sussiste contrasto tra l'art. 98 cod. proc. pen., nella parte che esclude che l'imputato possa proporre opposizione contro la costituzione di parte civile effettuata nel corso dell'istruzione sommaria pretorile, e l'art. 3 della Costituzione. La diversita' di disciplina, infatti, rispetto alla istruzione sommaria trova il suo fondamento nella diversita' di situazioni processuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con ordinanza 14 giugno 1967 dal pretore di Livorno, dell'art. 98 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e dell'art. 94 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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