Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1968
Corte cost., sent. 20 dicembre 1968, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1968
- Data di deposito
- 20 dicembre 1968
- Data di decisione
- 16 dicembre 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 973 del 16 giugno 1932
Parametri
Massime
Massima n. 3051
La funzione di tutela degli interessi collettivi di categorie produttive e professionali gia' esercitata dai sindacati di tipo corporativo, puo' considerarsi oggi continuativamente esercitata dalle attuali associazioni sindacali, in pendenza di sviluppi attuativi dell'art. 39 Cost. Correlativamente il requisito della concorde richiesta delle parti al Prefetto ai fini della fissazione degli orari degli esercizi di vendita previsto, in periodo di concentrazione bipartita delle organizzazioni sindacali, dall'art. 2 legge 16 giugno 1932, n. 973, va adattato alla odierna situazione di pluralismo sindacale, nel senso che deve intendersi devoluta agli organi prefettizi l'identificazione delle organizzazioni qualificate ad esprimere le istanze delle collettivita' particolari. La consultazione delle dette organizzazioni e' da ritenere doverosa e non eliminabile, allo scopo di consentire l'emanazione di informati provvedimenti, ma non condiziona anche nel merito il provvedimento del Prefetto. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., dovendosi, per quanto permesso, escludere che i non iscritti alle organizzazioni sindacali vengano posti su un piano diverso dagli iscritti, e dovendosi del pari escludere che la norma impugnata conferisca validita' "erga omnes" alle clausole concernenti la materia eventualmente contemplata nei contratti collettivi stipulati dagli iscritti, in quanto la vincolativita' della disciplina oraria deriva, per tutti, soltanto dal provvedimento prefettizio.
Massima n. 3052
La riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. non esige che la disciplina della libera iniziativa economica venga tutta e per intero regolata da atti normativi bastando la predeterminazione (anche attraverso i principi informatori di norme valutate nel loro complesso), di criteri direttivi che, avendo per fine l'utilita' sociale, delineino, circoscrivendola, l'attivita' esecutiva della pubblica Amministrazione, cosi' da togliere ad essa carattere di assoluta illimitata discrezionalita'. L'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la fissazione da parte del Prefetto degli orari degli esercizi di vendita, attraverso la sancita indispensabilita' della preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali e del Sindaco dei Comuni interessati, ed inserendosi con proprio oggetto nel quadro generale della regolamentazione del riposo dei lavoratori, risponde alle suddette esigenze, ed il decreto del Prefetto viene a costituire la risultante della coordinazione degli interessi generali, escludendosi percio' l'ipotesi di una illimitata discrezionalita' autoritativa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in relazione all'art. 41 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente gli orari dei negozi ed esercizi di vendita, questione proposta con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3, 39 e 41, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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