Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1968

Corte cost., sent. 20 dicembre 1968, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1968
Data di deposito
20 dicembre 1968
Data di decisione
16 dicembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 973 del 16 giugno 1932

Parametri

Massime

Massima n. 3051

La funzione di tutela degli interessi collettivi di categorie produttive e professionali gia' esercitata dai sindacati di tipo corporativo, puo' considerarsi oggi continuativamente esercitata dalle attuali associazioni sindacali, in pendenza di sviluppi attuativi dell'art. 39 Cost. Correlativamente il requisito della concorde richiesta delle parti al Prefetto ai fini della fissazione degli orari degli esercizi di vendita previsto, in periodo di concentrazione bipartita delle organizzazioni sindacali, dall'art. 2 legge 16 giugno 1932, n. 973, va adattato alla odierna situazione di pluralismo sindacale, nel senso che deve intendersi devoluta agli organi prefettizi l'identificazione delle organizzazioni qualificate ad esprimere le istanze delle collettivita' particolari. La consultazione delle dette organizzazioni e' da ritenere doverosa e non eliminabile, allo scopo di consentire l'emanazione di informati provvedimenti, ma non condiziona anche nel merito il provvedimento del Prefetto. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., dovendosi, per quanto permesso, escludere che i non iscritti alle organizzazioni sindacali vengano posti su un piano diverso dagli iscritti, e dovendosi del pari escludere che la norma impugnata conferisca validita' "erga omnes" alle clausole concernenti la materia eventualmente contemplata nei contratti collettivi stipulati dagli iscritti, in quanto la vincolativita' della disciplina oraria deriva, per tutti, soltanto dal provvedimento prefettizio.

Massima n. 3052

La riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. non esige che la disciplina della libera iniziativa economica venga tutta e per intero regolata da atti normativi bastando la predeterminazione (anche attraverso i principi informatori di norme valutate nel loro complesso), di criteri direttivi che, avendo per fine l'utilita' sociale, delineino, circoscrivendola, l'attivita' esecutiva della pubblica Amministrazione, cosi' da togliere ad essa carattere di assoluta illimitata discrezionalita'. L'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la fissazione da parte del Prefetto degli orari degli esercizi di vendita, attraverso la sancita indispensabilita' della preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali e del Sindaco dei Comuni interessati, ed inserendosi con proprio oggetto nel quadro generale della regolamentazione del riposo dei lavoratori, risponde alle suddette esigenze, ed il decreto del Prefetto viene a costituire la risultante della coordinazione degli interessi generali, escludendosi percio' l'ipotesi di una illimitata discrezionalita' autoritativa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in relazione all'art. 41 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente gli orari dei negozi ed esercizi di vendita, questione proposta con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3, 39 e 41, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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