Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1968

Corte cost., sent. 28 novembre 1968, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1968
Data di deposito
28 novembre 1968
Data di decisione
21 novembre 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:119

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 21 maggio 1957
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 14 maggio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 3018

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 21 maggio 1957 con il quale parte dei terreni costituenti il terzo residuo di terreni assoggettati a vincolo di indisponibilita' a seguito del precedente decreto di espropriazione 14 maggio 1952, n. 506 vengono trasferiti in proprieta' dell'ente di riforma, poiche' tale provvedimento (pubblicato per estratto mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 14 agosto 1957) non e' un decreto legislativo delegato, ma ha la natura sostanziale e formale di atto amministrativo ed e', pertanto, insuscettibile del sindacato di legittimita' costituzionale che spetta alla Corte unicamente sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge. (Cost. art. 134).

Massima n. 3019

Dal disposto degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si evince chiaramente che il terzo residuo e' un beneficio accordato al proprietario dei terreni espropriabili e che i terreni ricadenti nel terzo residuo, al pari di quelli sottoposti a espropriazione immediata, devono essere di effettiva proprieta' del soggetto passivo della legge di scorporo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega, il D.P.R. 14 maggio 1952, n. 506, nella parte in cui, nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo, ha incluso, assoggettandolo a vincolo di indisponibilita', un terreno del quale il soggetto espropriato non era proprietario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilità è stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1957 proposta con ordinanza 3 aprile 1967 del Tribunale di Taranto in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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