Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1968
Corte cost., sent. 28 novembre 1968, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1968
- Data di deposito
- 28 novembre 1968
- Data di decisione
- 21 novembre 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:119
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 21 maggio 1957
- decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 14 maggio 1952
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 134, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 3018
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 21 maggio 1957 con il quale parte dei terreni costituenti il terzo residuo di terreni assoggettati a vincolo di indisponibilita' a seguito del precedente decreto di espropriazione 14 maggio 1952, n. 506 vengono trasferiti in proprieta' dell'ente di riforma, poiche' tale provvedimento (pubblicato per estratto mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 14 agosto 1957) non e' un decreto legislativo delegato, ma ha la natura sostanziale e formale di atto amministrativo ed e', pertanto, insuscettibile del sindacato di legittimita' costituzionale che spetta alla Corte unicamente sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge. (Cost. art. 134).
Massima n. 3019
Dal disposto degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si evince chiaramente che il terzo residuo e' un beneficio accordato al proprietario dei terreni espropriabili e che i terreni ricadenti nel terzo residuo, al pari di quelli sottoposti a espropriazione immediata, devono essere di effettiva proprieta' del soggetto passivo della legge di scorporo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega, il D.P.R. 14 maggio 1952, n. 506, nella parte in cui, nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo, ha incluso, assoggettandolo a vincolo di indisponibilita', un terreno del quale il soggetto espropriato non era proprietario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilità è stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1957 proposta con ordinanza 3 aprile 1967 del Tribunale di Taranto in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze