Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1968

Corte cost., sent. 28 novembre 1968, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1968
Data di deposito
28 novembre 1968
Data di decisione
21 novembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 349, codice di procedura penale 1930
  • art. 349, ultimo co., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3006

La proposizione dell'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., che dispone "il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie" forma sintatticamente e logicamente tutt'uno con quella che immediatamente la segue, integrandone il precetto "e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare": la norma che risulta dall'intero contesto e', pertanto, puntualmente corrispondente, nella sostanza, a quella espressa, con piu' semplice dizione e piu' lato riferimento soggettivo, dall'art. 246, ultimo comma, del cod. proc. pen. del 1913.

Massima n. 3007

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., statuendo, al pari di quella contenuta all'art. 246 del precedente codice, l'inammissibilita' di una deposizione sulla fede di un confidente del quale non si faccia il nome e che di conseguenza non potrebbe a sua volta essere chiamato a testimoniare personalmente in giudizio, si apparenta alle disposizioni che proscrivono l'uso processuale degli scritti anonimi (artt. 8 e 141 cod. proc. pen.) e che fanno divieto ai testimoni di "deporre sulle voci correnti nel pubblico" intorno ai fatti di causa (art. 349, comma quarto, cod. proc. pen.).

Massima n. 3008

L'art. 109 della Costituzione deve ritenersi per il suo spirito informatore e per il suo contenuto normativo estraneo alla materia delle prove in genere e delle prove testimoniali in specie: esso, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, ha comunque il preciso ed univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorita' giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa dell'autorita' giudiziaria medesima (cfr. gia' la sent. n. 64 del 6 giugno 1963).

Massima n. 3009

Le limitazioni alla prova testimoniale di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc., non incidono sui vincoli di subordinazione funzionale - ne' la situazione muterebbe se si trattasse di subordinazione gerarchica - nei confronti dell'autorita' giudiziaria da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in quanto questi ultimi, non diversamente da ogni altro pubblico ufficiale, si configurano, quando assumono nel processo la qualita' di testimoni, esclusivamente come tali, senza che gli obblighi e i diritti ad essi imposti o riconosciuti in questa veste possano comunque riuscire alterati nell'uno o nell'altro senso dai particolari rapporti di dipendenza in cui, sotto altri profili e ad altri effetti, essi possono trovarsi nei confronti della stessa autorita' giudiziaria procedente.

Massima n. 3010

Non e' esatto che la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., violi l'art. 109 Cost., in quanto preclude al giudice l'accertamento della verita': quella norma, infatti, concerne l'ufficiale od agente di polizia giudiziaria in quanto testimone e non gia' in quanto organo ausiliario dell'ufficio giudiziario, posto alle sue dipendenze per lo svolgimento delle indagini; d'altro lato l'art. 109 nulla dice, neppure per implicito, in ordine alla estensione dei poteri di cognizione spettanti al giudice nel processo penale. L'eventualita' che ne risulti illecitamente favorita l'impunita' di chi dovrebbe, a qualsiasi titolo, assumere la veste di imputato esula dalla ipotesi prevista dalla norma impugnata, la quale non potrebbe certamente essere invocata per giustificare l'omessa denuncia degli indiziati di un reato, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni di legge.

Massima n. 3011

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349, cod. proc. pen., non contrasta con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la diversita' di trattamento in essa prevista per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei confronti di ogni altro testimone non concreta una discriminazione in favore di determinanti soggetti, essendo invece determinata da obiettive ragioni inerenti alla pubblica funzione da essi svolta. Per le stesse ragioni non e' incostituzionale la diversa disciplina del segreto di polizia nei confronti con altri segreti, nonche' la posizione differenziata che ne risulta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispetto ad altre categorie di pubblici ufficiali: diversita' che non sono pertanto ne' arbitrarie ne' irragionevoli e non contrastano con alcun principio costituzionale, mentre anzi trovano il loro fondamento nell'interesse alla realizzazione della giustizia che, "fra l'altro, vale ad assicurare l'esercizio di tutte le liberta'" ed "e' anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione" (cfr. gia' sent. n. 18 del 3 marzo 1966).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, prima parte, del Codice di procedura penale, sollevata con ordinanza del 16 marzo 1966 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 109 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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