Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1968
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1968
- Data di deposito
- 19 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 535 del 21 agosto 1945
- art. 1, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 535 del 21 agosto 1945
Parametri
Massime
Massima n. 2999
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma. e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la "revoca delle concessioni delle medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialita'". E cio' perche' detta legge, emanata nell'agosto 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la revoca ha esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento stabilizzato. Inoltre, la valutazione di carattere prettamente politico dell'opera svolta, nella guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista - per i quali quella guerra rappresento' un fatto ideologico ritenuto incompatibile col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella Costituzione - poiche' fatta dal legislatore nell'esercizio del potere discrezionale consentitogli entro i limiti segnati dall'ordinamento dell'epoca, sfugge al sindacato di questa Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la "revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità" sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione con ordinanza 3 marzo 1966 del pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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