Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1968

Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1968
Data di deposito
19 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:109

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2996

La censura di incostituzionalita' dell'art. 341 del Codice penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della Costituzione, non e' fondata, dato che questo, se riconosce al popolo l'appartenenza della sovranita', ne consente poi l'esercizio solo "nelle forme e nei limiti della Costituzione", e pertanto nulla da esso puo' desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti.

Massima n. 2997

Non viola il principio di eguaglianza la diversita' delle sanzioni disposte nei casi di offesa all'onore o al decoro di una persona, nelle due ipotesi previste rispettivamente dagli artt. 341 e 594 Codice penale, poiche' essa trova un'ovvia giustificazione nella eterogeneita' delle fattispecie criminose in essi considerate: l'una riguardante l'offesa recata ai privati cittadini, l'altra invece rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e nell'atto dell'esercizio dei poteri a lui conferiti. Ne' puo' dirsi che il differente trattamento dell'oltraggio rispetto all'altro proprio dell'ingiuria divenga irrazionale per effetto dell'eccessiva sproporzione dell'entita' delle sanzioni irrogabili nei due casi, distintamente considerati, poiche' la valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in queste sede, all'infuori dell'eventualita', non verificantesi nella specie, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del Codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze dal pretore di Francavilla al Mare del 28 novembre 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze