Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1968
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1968
- Data di deposito
- 19 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:109
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2996
La censura di incostituzionalita' dell'art. 341 del Codice penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della Costituzione, non e' fondata, dato che questo, se riconosce al popolo l'appartenenza della sovranita', ne consente poi l'esercizio solo "nelle forme e nei limiti della Costituzione", e pertanto nulla da esso puo' desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti.
Massima n. 2997
Non viola il principio di eguaglianza la diversita' delle sanzioni disposte nei casi di offesa all'onore o al decoro di una persona, nelle due ipotesi previste rispettivamente dagli artt. 341 e 594 Codice penale, poiche' essa trova un'ovvia giustificazione nella eterogeneita' delle fattispecie criminose in essi considerate: l'una riguardante l'offesa recata ai privati cittadini, l'altra invece rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e nell'atto dell'esercizio dei poteri a lui conferiti. Ne' puo' dirsi che il differente trattamento dell'oltraggio rispetto all'altro proprio dell'ingiuria divenga irrazionale per effetto dell'eccessiva sproporzione dell'entita' delle sanzioni irrogabili nei due casi, distintamente considerati, poiche' la valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in queste sede, all'infuori dell'eventualita', non verificantesi nella specie, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del Codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze dal pretore di Francavilla al Mare del 28 novembre 1966.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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