Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1968

Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/1968
Data di deposito
19 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 1859 del 31 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2990

La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che impone ai genitori l'obbligo di far frequentare la scuola media secondaria di primo grado ai figli, punendo gli inadempienti con le pene di cui all'art. 731 c.p., sollevata in relazione agli artt. 3 e 34 Cost., e' sufficientemente motivata dal giudice a quo, e pertanto e' infondata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione stessa riferita alla pretesa esistenza, nella specie, di giusti motivi previsti quale circostanza esimente dal citato art. 731 c.p.

Massima n. 2991

Analogamente a quanto ritenuto con la sent. n. 7/67, deve negarsi che l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che pone a carico di genitori inadempienti all'obbligo di far frequentare la scuola media ai figli, le sanzioni penali previste dall'art. 731 c.p., per gli inadempienti allo stesso obbligo in relazione alla scuola elementare, sia in contrasto con il principio costituzionale delle gratuita' dell'istruzione obbligatoria, al quale inerisce essenzialmente anche la fornitura obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto degli scolari, intendendosi la connessione fra gratuita' ed obbligatorieta' con esclusione di ogni subordinazione del principio di obbligatorieta' ad un concetto soverchiamente estensivo della gratuita'. D'altra parte, come gia' osservato dalla Corte con la sent. 7 del 1967, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. viene a perdere carattere di illiceita' in presenza di giusti motivi discriminanti, e perde altresi' in tal modo il carattere di incondizionato comando, ammettendo la valutazione della eventuale inattuabilita' dell'adempimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 sopra menzionato, sollevata in relazione agli artt. 3 e 34 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente "Istituzione e ordinamento della scuola media statale" in relazione agli artt. 3 e 34, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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