Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1968
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1968
- Data di deposito
- 19 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 1859 del 31 dicembre 1962
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
- art. 34, Costituzione
Massime
Massima n. 2990
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che impone ai genitori l'obbligo di far frequentare la scuola media secondaria di primo grado ai figli, punendo gli inadempienti con le pene di cui all'art. 731 c.p., sollevata in relazione agli artt. 3 e 34 Cost., e' sufficientemente motivata dal giudice a quo, e pertanto e' infondata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione stessa riferita alla pretesa esistenza, nella specie, di giusti motivi previsti quale circostanza esimente dal citato art. 731 c.p.
Massima n. 2991
Analogamente a quanto ritenuto con la sent. n. 7/67, deve negarsi che l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che pone a carico di genitori inadempienti all'obbligo di far frequentare la scuola media ai figli, le sanzioni penali previste dall'art. 731 c.p., per gli inadempienti allo stesso obbligo in relazione alla scuola elementare, sia in contrasto con il principio costituzionale delle gratuita' dell'istruzione obbligatoria, al quale inerisce essenzialmente anche la fornitura obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto degli scolari, intendendosi la connessione fra gratuita' ed obbligatorieta' con esclusione di ogni subordinazione del principio di obbligatorieta' ad un concetto soverchiamente estensivo della gratuita'. D'altra parte, come gia' osservato dalla Corte con la sent. 7 del 1967, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. viene a perdere carattere di illiceita' in presenza di giusti motivi discriminanti, e perde altresi' in tal modo il carattere di incondizionato comando, ammettendo la valutazione della eventuale inattuabilita' dell'adempimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 sopra menzionato, sollevata in relazione agli artt. 3 e 34 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente "Istituzione e ordinamento della scuola media statale" in relazione agli artt. 3 e 34, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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