Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1968

Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1968
Data di deposito
16 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1081 del 12 ottobre 1964

Parametri

Massime

Massima n. 2978

Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della liberta' di scegliere un'attivita' lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che tale diritto escludano o tale liberta' direttamente o indirettamente rinneghino, ma non consegue l'impossibilita' per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all'esercizio del diritto o che attribuiscano all'autorita' amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale.

Massima n. 2979

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, la quale, nel disporre l'"Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro" ha inteso non gia' porre ingiustificate limitazioni al diritto al lavoro costituzionalmente garantito, bensi' disciplinare l'attivita' dei consulenti del lavoro - per il rilievo che detta attivita' ha col pubblico interesse a che le leggi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, siano rettamente applicate - subordinandone l'esercizio al rilascio di un'autorizzazione e all'iscrizione in un albo di categoria che possono indistintamente ottenere tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (eta', buona condotta, istruzione).

Massima n. 2980

L'obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente una determinata materia sussiste quando le situazioni siano identiche e non puo' per contro disconoscersi al legislatore la possibilita' di emanare norme differenziate per regolare situazioni diverse.

Massima n. 2981

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sollevata sul rilievo che la norma impugnata avrebbe dato origine ad ingiusta sperequazione di trattamento esigendo solo per i consulenti di lavoro iscritti negli appositi albi di categoria e non per i datori di lavoro e loro dipendenti, il controllo preventivo dell'amministrazione, inteso ad accertare la sussistenza del requisito della capacita'. Non sussiste infatti identita' di situazioni fra l'attivita' svolta dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti e l'attivita' di consulenza svolta da esperti non legati da rapporti di impiego con l'azienda. Profonda e' la differenza che intercorre fra il datore di lavoro che cura i propri interessi in seno alla sua impresa ed i consulenti che, estranei all'impresa, curano interessi altrui. I dipendenti, poi, non sono presi in considerazione dal legislatore a titolo personale, ma vengono in rilievo solo nella qualita' di persone vincolate all'azienda da rapporti di subordinazione, sicche' l'apprezzamento della loro capacita', per gli adempimenti in materia di lavoro, non puo' non essere rimesso all'imprenditore datore di lavoro, al quale risale la responsabilita' del loro operato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 4 e 3 della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 8 novembre 1966 del pretore di Vittorio Veneto relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante "Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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