Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1968

Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1968
Data di deposito
16 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • art. 12, cpv., regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • art. 72, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • legge n. 1114 del 20 dicembre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 2968

I giudizi aventi ad oggetto questioni evidentemente connesse, anche se riguardanti norme contenute in distinti testi legislativi, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Massima n. 2969

Non va disposta la restituzione degli atti al giudice di merito perche' rinnovi l'esame della rilevanza della proposta questione alla stregua di una nuova norma, sopravvenuta nelle more del giudizio di costituzionalita', la quale ha innovato profondamente la disciplina contenuta nella norma precedentemente impugnata, se dall'ordinanza di remissione si desume chiaramente che la definizione del giudizio principale e' subordinata alla questione di costituzionalita' sollevata nei riguardi della norma denunciata. (Fattispecie nella quale il giudice istruttore penale del tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del Cod. postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, per contrasto con i principi della liberta' di corrispondenza e della liberta' di manifestazione del pensiero sanciti rispettivamente negli artt. 15, comma secondo e 21 della Cost. Sebbene nelle more del giudizio di costituzionalita' fosse sopravvenuto l'art. unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, profondamente innovativo della norma impugnata, la Corte ha escluso che si dovesse far luogo alla restituzione degli atti al giudice sul rilievo che dall'ordinanza di rimessione risultava evidente l'indispensabilita' della soluzione della proposta questione per la definizione del giudizio principale. Ai sensi dell'art. 13 del Cod. postale impugnato, l'ufficio postale di Bologna aveva infatti disposto il fermo dei plichi contenenti riviste ritenute oscene costituenti la prova del reato contestato, di pubblicazioni oscene - art. 528 Cod. pen. E alla stessa disposizione si riferiva propriamente l'ordinanza di remissione nel punto in cui affermava che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della stessa avrebbe condotto a ritenere illegittima l'attivita' dell'ufficio postale che aveva dato modo di acquisire una prova, dalla cui invalidita' sarebbe potuto conseguire il proscioglimento degli imputati).

Massima n. 2970

E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 15, comma secondo, Cost., che nell'enunciare il principio della liberta' e segretezza della corrispondenza stabilisce che le loro limitazioni possono avvenire "soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge", la norma contenuta nell'art. 13 del Cod. postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, la quale, autorizzando l'amministrazione postale a non dar corso alla corrispondenza che possa costituire pericolo per la sicurezza dello Stato, o recar danno alle persone e alle cose, viene ad attribuire all'amministrazione un potere autonomo e discrezionale senza intervento dell'autorita' giudiziaria e senza neppure l'obbligo di fare ad essa immediato rapporto in ordine alla corrispondenza fermata. La corrispondenza puo' cosi' essere trattenuta negli uffici postali a tempo indeterminato o addirittura venire distrutta, ai sensi degli artt. 39 cod. postale e 33 del regolamento approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689, esponendosi in tal modo la liberta' di corrispondenza a possibili limitazioni ed ingerenze senza la garanzia dell'intervento dell'autorita' giudiziaria.

Massima n. 2971

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 15 e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, cpv. e 72 Cod. postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. L'art. 12, stabilendo che la pubblica autorita', nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere a sequestro della corrispondenza, e' norma di mero rinvio in quanto non concede in concreto ad alcuna autorita' dette facolta', ma demanda ad altre disposizioni - come chiarito dal suo inciso "nei casi e sui modi previsti dalla legge" - l'indicazione delle autorita' cui spetta tale potere e dei casi e dei modi in cui esso e' esercitabile si che solo in confronto di queste ultime disposizioni potrebbero venire in considerazione le questioni di costituzionalita' prospettate in riferimento agli artt. 15 e 21 Cost. L'art. 72, a sua volta, si limita a porre il divieto, penalmente sanzionato, di spedire oggetti che possono cagionar danno o costituire pericolo per persone o cose o la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

Massima n. 2972

Non e' fondata, in riferimento all'art. 15 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, il quale, innovando completamente la disciplina del procedimento di fermo della corrispondenza prevista dall'ordinario art. 13 del Cod. postale, si e' conformato al dettato costituzionale disponendo che l'ufficio postale e' tenuto ad inviare la corrispondenza al Pretore, il quale, con decreto motivato, impugnabile con reclamo dinanzi al Tribunale, decide entro 24 ore se la corrispondenza debba o non aver corso. Adeguandosi alle garanzie dettate dalla Costituzione la nuova norma ha quindi tolto all'amministrazione il potere di arrestare autonomamente l'inoltro della corrispondenza ed ha istituito uno speciale procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria, sostanzialmente valido ed idoneo ad attuare la difesa del diritto del singolo alla inviolabilita' della corrispondenza. E' da escludere che nel nuovo sistema normativo l'amministrazione conservi, sia pure in via provvisoria, poteri discrezionali di fermo tali da legittimare i dubbi di costituzionalita' prospettati in riferimento al fatto che la norma ha omesso di specificare il termine entro cui la corrispondenza va trasmessa al Pretore, l'ufficio postale che lungo il percorso della corrispondenza possa ordinare la trasmissione, nonche' l'obbligo di notificazione del provvedimento del magistrato anche al destinatario della corrispondenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, contenente la legge postale e delle telecomunicazioni;

dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 12, comma secondo, e 72 del citato R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, sollevata con ordinanza del 21 giugno 1966 dal giudice istruttore penale del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 15 e 21 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, concernente "Sostituzione dell'art. 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645", sollevata con ordinanza del 30 aprile 1967 del pretore di Bologna, in riferimento all'art. 15 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze